Pensioni, Solo i «vuoti» tra due rapporti di lavoro a termine sono riscattabili
I chiarimenti in un documento dell'INPS in merito alla facoltà concessa dalla Riforma Dini. Riscatto possibile solo se interessa l'intervallo temporale privo di altra contribuzione tra due rapporti di lavoro stagionali o a termine. Non ci sono limiti quantitativi ai periodi valorizzabili.
Si può riscattare solo il periodo temporale privo di contribuzione tra un rapporto di lavoro e termine e quello successivo. Senza limiti quantitativi purché i periodi si collochino interamente dopo il 31 dicembre 1996. Lo rende noto, tra l'altro l'INPS, nel messaggio n. 958/2022 pubblicato l'altro giorno con il quale chiude al riscatto se il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale o a termine e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
I chiarimenti
Riguardano la facoltà prevista dall'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 564/1996 (uno dei decreti attuativi della riforma Dini) che, come noto, consente ai lavoratori dipendenti di riscattare ai fini pensionistici i periodi privi di contribuzione tra un rapporto di lavoro stagionale o a termine e quello successivo. Uno strumento utile per recuperare ai fini pensionistici periodi temporali non assistiti dalla disoccupazione indennizzata e, quindi, dai contributi figurativi.
Condizioni
Possono formare oggetto di riscatto solo i periodi temporali successivi al 31 dicembre 1996 (ancorché il periodo di inattività sia anteriore) a condizione che non siano coperti da altra contribuzione obbligatoria o figurativa. L'assicurato, inoltre, deve essere in grado di dimostrare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo temporale da riscattare.
Solo tra rapporti stagionali o a termine
In passato l'INPS con il messaggio n. 30108/2007 ha precisato che la facoltà può essere esercitata non solo tra due rapporti di lavoro stagionali o a termine ma anche se il periodo di inattività sia frapposto tra un lavoro dipendente stagionale o a termine e una ripresa dell’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. Ora il cambio di rotta.
Nel documento di prassi appena pubblicato spiega che - a seguito di un approfondimento normativo - tale ultima facoltà deve considerarsi esclusa in quanto il tenore letterale della norma di legge (cioè l'articolo 7 del citato dlgs n. 564/1996) «porta a ritenere che il periodo di inattività ammesso a riscatto sia solo e soltanto quello che intercorra fra rapporti di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea, discontinua».
Si rammenta che il riscatto è vietato anche se la sospensione è determinata dall’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato cui segua la ripresa di attività (in qualunque forma). E' escluso anche per recuperare un vuoto contributivo tra due rapporti di lavoro a tempo indeterminato o tra un rapporto di lavoro subordinato ancorché a termine ed una collaborazione coordinata o un rapporto di lavoro autonomo. In sostanza, spiega l'INPS, il riscatto previsto dall'articolo 7 del dlgs n. 564/1996 riguarda i periodi temporali privi di contribuzione tra due rapporti di lavoro stagionali o a termine.
Nessun limite quantitativo
L'Inps spiega, infine, che non ci sono limiti quantitativi ai periodi ammessi a riscatto. Possono essere quindi riscattati anche periodi superiori a tre anni (limite imposto invece per il riscatto dei periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro) in presenza delle condizioni di legge.
Tale principio - conclude il documento - vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti, sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua, sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura ( ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro) sia nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.
Documenti: Messaggio Inps 958/2022