Riforma Pensioni, stop ai benefici previdenziali per le vittime del terrorismo
Dal testo del decreto sulla Pa, approvato oggi in via definitiva dalla Camera del Deputati, sono state stralciate le norme che rimodulavano i benefici previdenziali in favore delle vittime di atti di terrorismo ai sensi della legge 204/2006. Kamsin Nello specifico il provvedimento prevedeva una diversa rideterminazione dell'incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile (ai fini della liquidazione o della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che avessero presentato domanda entro il 30 novembre 2007.
Il beneficio consisteva nell'attribuzione di un incremento percentuale pari alla differenza (in termini percentuali) tra la retribuzione del soggetto (all'atto del pensionamento) e quella contrattuale immediatamente superiore in luogo dell'attuale beneficio consistente per l'appunto nell'applicazione di una maggiorazione di 7,5 punti percentuali, e sempre che fosse stato più favorevole rispetto a quest'ultimo.
Un ulteriore intervento riguardava l'ambito di applicazione della norma che concede ai soggetti che abbiano subìto un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) della capacità lavorativa, causata da eventi terroristici, ed ai loro familiari, limitatamente al coniuge ed ai figli, anche maggiorenni, e, in mancanza di essi, ai genitori, un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione (anche diretta), nonché il trattamento di fine rapporto, comunque denominato. La novella specificava che il beneficio spettava al coniuge ed ai figli dell’invalido, anche se il matrimonio fosse stato contratto o i figli fossero nati successivamente all’evento terroristico - ad esclusione dell'ipotesi in cui il beneficio fosse stato già riconosciuto ai genitori.
Infine un terzo intervento riguardava l'ambito di applicazione della norma che attribuisce in favore dei soggetti che abbiano subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da eventi terroristici, il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto. La novella specificava che il beneficio spettava anche qualora la posizione assicurativa obbligatoria (inerente al rapporto di lavoro dell’invalido) fosse stata aperta successivamente all’evento terroristico e che in nessun caso sarebbero stati opponibili termini o altre limitazioni temporali.
Come annunciato le misure sono state cassate in Senato ma ieri la Commissione Lavoro della Camera ha approvato ieri un odg con il quale impegna il governo a riproporle in occasione della prossima legge di stabilità.
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