Pensioni, Stretta sui Contributi figurativi di Politici e Sindacalisti
Sindacalisti e politici devono ripetere ogni anno, entro il 30 settembre, la domanda di accredito figurativo ai fini pensionistici dei periodi di aspettativa.
La questione
Come noto l'articolo 31 della legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) consente ai lavoratori che siano eletti membri nel Parlamento nazionale o del Parlamento Europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive, a richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. Analogo diritto è attribuito ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali e provinciali. Tali periodi possono essere utilizzati gratuitamente a fini previdenziali ai sensi dell'articolo 3, co.4 del decreto legislativo 564/1996 a condizione che il lavoratore presenti, a pena di decadenza, all'Inps apposita domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa.
Domanda al 30 settembre di ogni anno
Ebbene l'Inps precisa che se l'aspettativa ha durata pluriennale, la domanda va presentata, a pena di decadenza, ogni anno, entro il 30 settembre con riferimento all'anno solare precedente. Solo in alcuni casi è previsto il rinnovo tacito della prima istanza, e cioè per i «lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato eletti membri del parlamento nazionale, del parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante». L'Inps sottolinea che soltanto in questi casi la domanda s'intende tacitamente rinnovata ogni anno, salvo che l'interessato non manifesti un'espressa volontà in senso contrario. Per tutti gli altri lavoratori dipendenti in aspettativa, invece, la domanda di accredito deve essere ripetuta, in base alla regola generale, ogni anno. L’istanza di accredito figurativo non può essere neanche sostituita dal versamento della contribuzione aggiuntiva prevista ai sensi dell’art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 564/1996 per le sole aspettative sindacali, in quanto trattasi di una facoltà autonoma del sindacato esercitabile validamente sul presupposto del riconoscimento della contribuzione figurativa.
La prova scritta
L'istituto rimarca, poi, la necessità che l'atto di collocamento in aspettativa del dipendente chiamato a ricoprire una delle indicate cariche debba essere assunto in forma scritta. L'interessato dovrà, quindi, allegare alla domanda di accredito l’atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato all’epoca dal datore di lavoro, datato e sottoscritto per esteso da quest’ultimo. Tale atto deve, per necessità, essere di data antecedente al periodo di aspettativa concesso non potendosi accettare dichiarazioni rese ora per allora.
Almeno sei mesi di lavoro effettivo per i sindacalisti
L'istituto ribadisce, poi, che i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a cariche sindacali, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa, sono efficaci dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro e solo per le cariche previste da norme statutarie o formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative o dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacali. La norma, evidenzia l'Inps, è stata prevista al fine di disincentivare l'instaurazione di rapporti di lavoro al fine esclusivo del collocamento in aspettativa per avere la contribuzione figurativa.
Stante questa finalità, conclude l'Inps, il decorso del periodo di prova o, comunque, dei sei mesi devono essere caratterizzati da lavoro effettivo (giornate di lavoro, di ferie, di festività). Le assenze, diverse dai riposi settimanali e dalle festività (es. malattia, ferie e permessi), sospendono il decorso dei periodi in questione posticipandone il perfezionamento, a meno che non si tratti di assenze utili al compimento del periodo di prova in base alla inequivoca e specifica previsione della contrattazione collettiva. Inoltre al fine di verificare la carica ricoperta il lavoratore, in sede di presentazione dell'istanza, dovrà allegare lo statuto sindacale applicabile in copia autenticata dal sindacato e la sede territoriale dovrà verificare che la carica sindacale sia effettivamente prevista dallo statuto.
Documenti: Messaggio inps 3499/2017