Pensioni, Tornano i benefici per gli ex lavoratori esposti all'amianto
La legge di stabilità porta in dote un mix di interventi chirurgici per consentire il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori esposti all'amianto.
Viene di fatto riconosciuto ai lavoratori del settore della produzione del materiale rotabile, che abbiano prestato la loro attività durante le fasi di bonifica dell’amianto la normativa sull'amianto come “risarcimento” per il lavoro usurante svolto in siti produttivi particolari e sprovvisti dei necessari equipaggiamenti contro le polveri di amianto sul luogo di lavoro. Inoltre è stato ampliato il Fondo Vittime amianto ed è stato riconosciuto ai lavoratori che hanno perso il lavoro il diritto di esposizione all’amianto fino a dicembre 2016.
Lavoratori addetti alla produzione di materiale rotabile. La novità principale riguarda il riconoscimento ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il beneficio previdenziale (già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25, per l'intero periodo di esposizione senza utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 mln per il 2017, 7,5 mln per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) le cui risorse dovranno essere assegnate tramite un apposito decreto ministeriale.
Ex Isochimica di Avellino. Un altro pacchetto di modifiche riguarda i lavoratori nell'ex-Isochimica di Avellino che già lo scorso anno avevano beneficiato di una normativa per rimettere in pista regole di pensionamento più agevoli. Si dispone infatti che la maggiorazione contributiva di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 257 del 1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l’accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la corresponsione di ratei arretrati). Potranno fruire del beneficio anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
Coloro che non riescono a centrare la pensione in virtu' dei suddetti benefici saranno tutelati attraverso l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018. Sarà un apposito decreto ministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità) a determinare le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018) tra i lavoratori aventi diritto.
Estensione del Termine per la presentazione delle domande per la maggiorazione contributiva per i lavoratori esposti ad amianto. Si posticipa inoltre al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali con la normativa più vantaggiosa, antecedente al 2003, per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge.
Fondo vittime per l'amianto. Infine si istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del suddetto Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
La legge di stabilità porta in dote un mix di interventi chirurgici per consentire il pensionamento anticipato ad alcune categorie di lavoratori esposti all'amianto coinvolti in processi di crisi aziendali.
La novità principale riguarda il riconoscimento ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, il beneficio previdenziale (già riconosciuto dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25, per l'intero periodo di esposizione senza utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda, nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 mln per il 2017, 7,5 mln per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019) le cui risorse dovranno essere assegnate tramite un apposito decreto ministeriale.
Un'altra serie di modifiche riguarda i lavoratori nell'ex-Isochimica di Avellino che già lo scorso anno avevano beneficiato di una normativa per rimettere in pista regole di pensionamento più agevoli. Si dispone infatti che la maggiorazione contributiva di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 257 del 1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l’accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati nelle imprese esercenti attività di decoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale, che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applica ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la corresponsione di ratei arretrati). Potranno fruire del beneficio anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
Coloro che non riescono a centrare la pensione in virtu' dei suddetti benefici saranno tutelati attraverso l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018. Sarà un apposito decreto ministeriale (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità) a determinare le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018) tra i lavoratori aventi diritto.
L'emendamento approvato mette poi in campo una serie di interventi chirurgici per limare alcune storture emerse dopo l'approvazione della precedente legge di stabilita'. In particolare si posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa.
Infine si istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del suddetto Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.