Pensioni, Uscita a 61 anni e 7 mesi per l'autoferrotranviere
La Riforma Fornero ha mantenuto un regime di accesso piu' favorevole di cinque anni rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti al personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo Trasporti.
Da ricordare che per "personale viaggiante" deve intendersi il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, riveste una delle qualifiche professionali le cui mansioni comportino la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto. Rientrano in questa categoria, ad esempio, i conducenti degli autobus e tram di linea, i controllori dei titoli di viaggio; i marinai, motoristi, capitani, timonieri e addetti alla condotta che prestano servizio su battelli lagunari o lacuali dedicati al trasporto di persone, gli addetti alla scorta delle vetture nelle funivie aeree o terrestri (per una più puntuale disamina cfr Circolare Inps 75/1994). Per quanto riguarda il momento della vita lavorativa nel quale l'appartenenza al personale viaggiante rileva ai fini dell'individuazione del limite di eta' per il pensionamento di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che rivestano una delle qualifiche sopra descritte e svolgano stabilmente le relative mansioni alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Chi non riveste tale qualifica va in pensione, invece, con le normali regole previste per l'assicurazione generale obbligatoria cioè a 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi le donne).
Perdita del Titolo Abilitante
I requisiti per la pensione sono comunque ridotti a 60 anni in caso di perdita del titolo abilitante (cioè la patente di categoria D) per inidoneità. Ciò si verifica nelle ipotesi di cui all’articolo 115 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) il quale prevede che chi guida veicoli a motore o convogli tramviari urbani non può aver superato gli anni sessanta ma tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale. L'Inps ha avuto modo di precisare che il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età viene meno solo nei casi in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non ottenga il rinnovo del titolo abilitante da parte dell’Autorità competente. L'agevolazione non può essere ottenuta, pertanto, nei casi in cui il soggetto abbia ottenuto il rinnovo della patente D al termine della visita medica o che siano stati convocati dall'autorità competente e non sottoposti a visita medica. Nel caso di perdita della patente e l’accesso al trattamento pensionistico è fissato in base alle c.d. “finestre” trimestrali di cui alla legge n. 247 del 2007 dopo il compimento del 60° anno di età (Circolare Inps 86/2014).
Il calcolo della pensione
L'importo della pensione soggiace alle regole introdotte dalla Riforma Dini nel 1995. Per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata secondo il sistema retributivo sino al 2011. Dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente alle anzianità maturate dopo tale data è calcolata secondo il sistema contributivo. Per coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi, la pensione è determinata in base al sistema retributivo sino al 1995 e contributivo dal 1996 in poi.
Le quote retributive della pensione sono tuttavia determinate con un sistema di calcolo piu' favorevole rispetto a quanto si verifica nell'AGO. Come per tutti gli iscritti al soppresso Fondo Trasporti. A beneficiarne sono in particolare i lavoratori anziani cioè coloro che hanno almeno 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992. Il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità maturate al 31/12/1992 (la cd. Quota A) viene infatti determinata con riferimento alle retribuzioni pensionabili dei 12 mesi precedenti la cessazione dal servizio. Senza contare che sino al 31 dicembre 1994 l’aliquota di rendimento (il coefficiente col quale nel sistema retributivo vengono valorizzati gli anni di contribuzione al fine del calcolo della pensione) è del 2,50%, più alta rispetto a quella prevista per il fondo pensione lavoratori dipendenti (2%). Il pro-quota da liquidarsi in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti due importi: 1) 90 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite nel Fondo anteriormente al 1° gennaio 1996; 2) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.