Pensioni, Resta l'uscita a 61 anni per gli invalidi almeno all'80%
Il decreto sulla Quota 100 non ha cambiato i requisiti di pensionamento agevolati per i lavoratori invalidi antecedenti la Riforma Amato. Le donne con una invalidità di almeno l'80% nel 2019 possono ottenere la pensione di vecchiaia a 56 anni, gli uomini a 61 anni.
In linea generale, dunque, i lavoratori e le lavoratrici invalidi in misura non inferiore all'80% in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, continuano a poter profittare della predetta disposizione che consente la pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno, se uomini, e del 55° anno se donne. I requisiti di contribuzione restano allineati a quelli generali (15 anni di contributi, se maturati entro il 1992, o 20 anni). I requisiti anagrafici in questione devono essere, tuttavia, adeguati per l'effetto dell'aspettativa di vita Istat dal 1° gennaio 2013 e risultano interessati dalla disciplina delle finestre mobili, cioè il differimento di un anno dal perfezionamento del requisito (cfr: Circolare Inps 53/2011; Circolare Inps 35/2012). Sino al 2018 i requisiti contributivi erano, quindi, di 60 anni e 7 mesi per gli uomini e di 55 anni e 7 mesi per le donne. Dal 1° gennaio 2019 i requisiti anagrafici sono aumentati di cinque mesi per effetto dell'ultimo scatto alla speranza di vita non sospeso ad opera del citato DL 4/2019. Pertanto un lavoratore che intende fruire del beneficio nel 2019 dovrà raggiungere i 61 anni (56 anni se lavoratrice) e poi scontare un'attesa di 12 mesi per l'erogazione della prestazione pensionistica.
Attenzione però: il beneficio è attivo solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, non per gli autonomi nè per quelli del pubblico impiego (cfr. Circolare Inpdap 16/1993). Si ricorda che per ottenere il trattamento in parola il richiedente deve sottoporsi ad una visita medica presso le commissioni sanitarie dell'Inps ancorchè sia stato riconosciuto invalido civile. Ciò in quanto, secondo l'Inps, l'invalidità per il beneficio in parola deve essere valutata ai sensi della legge 222/1984 (cd. invalidità specifica) e non ai sensi della legge 118/1971 sull'invalidità civile (cd. invalidità generica). Pertanto, il riconoscimento eventualmente già operato in sede di invalidità civile costituisce solo un elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell'Istituto (Circolare Inps 82/1994) e non determina necessariamente la concessione del beneficio.