Pensioni, via libera ai prepensionamenti nelle fondazioni lirico-sinfoniche
L'Inps precisa le modalità per fruire dei prepensionamenti del personale dipendente di aziende lirico-sinfoniche in crisi ai sensi della legge 112/2013.
Kamsin Disco verde ai prepensionamenti nelle fondazioni lirico-sinfoniche in crisi. Ne potranno fruire i lavoratori che entro il 31 dicembre 2016, applicando i vecchi requisiti previgenti alla riforma Fornero, riescano a maturare diritto e decorrenza della pensione, tenendo conto della finestra mobile. E' quanto precisa l'Inps nella circolare n. 13/2015 pubblicata ieri sul sito internet dell'istituto.
La possibilità di ricorrere ai prepensionamenti in deroga alla normativa Fornero è stata concessa dalla legge n. 112/2013 in favore delle fondazioni che presentino un piano di risanamento triennale, nel quale sia previsto, tra l'altro, la riduzione del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quello in essere al 31 dicembre 2012. Ciò al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Le fondazioni interessate sono quelle che non possano far fronte a debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
Al personale che eventualmente viene licenziato, la legge n. 112/2013 prevede l'applicazione della disciplina dell'art. 2 comma 11, lett. a del dl n. 95/2012 (convertito dalla legge n. 135/2012), ossia il regime di accesso e di decorrenza alla pensione previgente rispetto alla riforma Fornero (dl n. 201/2011) fino al 31 dicembre 2016. L'applicazione della deroga (cioè i vecchi requisiti di pensione), precisa l'Inps, comporta che la decorrenza della pensione, qualunque esso sia (di vecchiaia o di anzianità; con conseguimento della c.d. «quota» o con il requisito dei 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica), deve compiersi entro la data del 31 dicembre 2016, tenuto conto della finestra mobile. In altre parole, il prepensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il lavoratore maturi i requisiti d'accesso alla pensione, ma non la decorrenza entro il 31 dicembre 2016.
Speranza di Vita. L'Inps ricorda che ai lavoratori in parola, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai fini dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, gli adeguamenti alla speranza di vita determinati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 dicembre 2011 (3 mesi dal 1° gennaio 2013). Gli aumenti per l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita non si applicano invece al requisito contributivo di 40 anni per il conseguimento della pensione di anzianità, posto che l'adeguamento di questo requisito è stato introdotto dall'art. 24, comma 12, del predetto d.l. n. 201 del 2011 e non era invece previsto sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legge.
Nei confronti di tali lavoratori, i cd. quarantisti, trovano invece applicazione gli ulteriori posticipi stabiliti dall’art. 18 comma 22 ter del d.l. n 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011 (cioè l'allungamento di uno, due e tre mesi delle finestre mobili).
Per i soggetti che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo la previgente normativa, ad un’età inferiore a 62 anni, infine, non si applicano le riduzioni dell'1-2% previste dalla legge Fornero.
Qualora ci siano lavoratori interessati al prepensionamento, spiega infine l'Inps, la fondazione avrà cura di munirsi di delega del lavoratore e di richiedere all'Inps la certificazione del diritto a pensione con indicazione della relativa decorrenza.
Nel caso in cui i lavoratori interessati dall’applicazione della normativa siano titolari sia di posizione assicurativa presso la Gestione lavoratori spettacolo, sia di altra contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Istituto, trova applicazione l’art 16 del d.p.r. n. 1420 del 1971 che prevede la possibilità di cumulare gratuitamente la contribuzione accreditata presso i due fondi al fine di ottenere la liquidazione di un unico trattamento previdenziale.
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