Pensioni, Via libera alle domande per l'ape sociale anche nel 2021
L'Inps recepisce la proroga della sperimentazione della misura sino al 31 dicembre 2021 contenuta nella legge n. 178/2020. Invariati requisiti e condizioni rispetto allo scorso anno.
L'ente previdenziale informa che al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 339-340, della legge n. 178/2020, in attesa della pubblicazione della circolare illustrativa delle nuove disposizioni, sono stati riaperti i termini delle domande di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Pertanto, dal 1° gennaio 2021, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio dell’APE sociale i soggetti che, nel corso dell’anno 2021, maturano tutti i requisiti e le condizioni previste dall’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. Possono altresì presentare domanda tutti coloro che hanno perfezionato i requisiti negli anni precedenti, stante il permanere degli stessi, e che non hanno provveduto ad avanzare la relativa domanda.
L'Inps ricorda infine che, per non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e le condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale. Ad esempio chi matura i requisiti nel gennaio 2021 deve presentare contestualmente sia la domanda di riconoscimento delle condizioni che quella di accesso alla prestazione per non perdere la mensilità di febbraio.
Requisiti e condizioni
Si ricorda che la proroga di cui alla citata legge 178/2020 non ha mutato requisiti e condizioni ma solo il termine di conclusione della sperimentazione che passa, per l'appunto, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Pertanto le platee destinatarie sono le stesse dello scorso anno (soggetti disoccupati, invalidi, caregivers ed addetti a mansioni gravose) così come i requisiti anagrafici e contributivi (età di 63 anni unitamente a 30 anni di contributi, 36 per i lavoratori gravosi); per le madri il requisito contributivo resta abbattuto di un anno per ogni figlio entro un massimo di due anni (pertanto a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 anni di contributi).
Con la proroga il legislatore ha riproposto anche le tre finestre annuali per la presentazione all'Inps delle istanze per la verifica delle condizioni (in deroga a quanto previsto nel DPCM del 23 Maggio 2017): 1) dal 1° gennaio al 31 marzo (istanza tempestiva); 2) dal 1° aprile al 15 Luglio; 3) dal 16 Luglio al 30 novembre (istanza tardiva). Come di consueto resta fermo il principio secondo il quale le domande presentate dopo ciascuna finestra temporale e, comunque, non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione dall'Inps esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.
Documenti: Messaggio Inps n. 62/2020