Politici e Sindacalisti, Domanda di accredito figurativo integrabile anche dopo il 30 settembre
I chiarimenti in un documento Inps. I contributi figurativi relativi ai periodi di aspettativa non retribuita, politica o sindacale, sono accreditati nella gestione cui è iscritto il lavoratore al momento della sospensione dell'attività lavorativa.
L'ente previdenziale ricorda che la domanda di accredito figurativo va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si è protratta l'aspettativa, in via telematica. Anche nel caso di aspettative di durata pluriennale, la domanda va ripresentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno.
Da ciò, spiega l'Inps, ne deriva la possibilità, per il lavoratore, d'integrare la documentazione successivamente al 30 settembre, fermo restando che l'Inps darà corso alla domanda solo dal momento in cui tutta la documentazione sarà disponibile. Il documento precisa, inoltre, che l’accreditamento della contribuzione figurativa viene effettuato nell’ordinamento pensionistico in relazione all’iscrizione del contribuente in atto al momento della sospensione dell’attività lavorativa.
Provvedimento di aspettativa
Nei casi di aspettativa perdurante nel tempo con provvedimenti di collocamento in aspettativa già in possesso dell'Inps (perché allegati alla prima domanda), il lavoratore che (ri)chiede l'accredito è tenuto a produrre una dichiarazione del datore di lavoro, che attesti il perdurare della situazione del provvedimento originario o di quello di proroga. In merito, l'Inps ribadisce che le dichiarazioni “ora per allora” del datore di lavoro possono essere utilizzate solo per dimostrare il perdurare dell'aspettativa nei casi in cui sia già stata concessa. Tuttavia, nel caso eccezionale in cui il provvedimento originario, e in corso di efficacia, sia irreperibile, il datore di lavoro dovrà produrre, unitamente a una propria dichiarazione di responsabilità attestante l'irreperibilità del documento originario con le relative motivazioni, atti idonei a provare l'avvenuto collocamento in aspettativa (per esempio: i libri contabili o il LUL dai quali risulti il collocamento in aspettativa per motivi sindacali ecc.).
Dispensa dal Periodo di prova
Il decorso del periodo di prova, o comunque dei sei mesi, è condizione necessaria per il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali (Art. 3, co. 1 Dlgs 564/1996). Tale periodo deve essere caratterizzato da lavoro effettivo tenendo conto, a tal fine, delle assenze che, in ragione della contrattazione collettiva applicabile, non sospendano il decorso del periodo di prova. L'ente previdenziale conferma che sono dispensati dal rispetto del requisito dei sei mesi i lavoratori che durante il periodo di prova transitano da un’azienda all’altra, in applicazione di disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali.
Nello specifico al personale che transita ad Azienda o ente dove non si richieda l'effettuazione del periodo di prova, non andrà neanche richiesta - ai fini della efficacia del provvedimento di conferma dell'aspettativa in corso o di concessione di una nuova aspettativa - la condizione del termine dei sei mesi. In tale ipotesi l’esenzione dallo svolgimento del periodo di prova deve discendere, ai fini dell’efficacia del provvedimento di conferma dell’aspettativa in corso o di concessione di una nuova aspettativa, da disposizioni legislative o regolamentari o contrattuali emanate per la regolamentazione di trasferimenti di personale in occasione di particolari fattispecie (trasferimenti di aziende, fusioni di imprese e simili). Si farà riferimento, pertanto, alle sole ipotesi di rapporti di lavoro trasferiti da un datore di lavoro ad un altro (novazione soggettiva di parte datoriale).
Documenti: Messaggio inps 2653/2019