Quando i periodi di invalidità danno diritto ai contributi figurativi
I periodi di godimento delle prestazioni di invalidità previdenziale danno diritto all'accredito di contribuzione figurativa solo in determinate e limitate circostanze.
Anche i periodi di godimento delle prestazioni previdenziali di invalidità come l'assegno ordinario di invalidità e la pensione di inabilita', anche se diversamente, danno diritto a determinate condizioni al riconoscimento di contribuzione figurativa. Che può aiutare il raggiungimento della contribuzione utile minima per il conseguimento della pensione ordinaria di vecchiaia (20 anni di contributi). Per spiegare le differenze occorre come al solito distinguere.
Per quanto riguarda l'assegno ordinario di invalidità, l'articolo 1, comma 6 della legge 224/1984 considera utili i periodi di godimento della prestazione nei quali non sia stata svolta attività lavorativa, ai fini del raggiungimento dei requisiti per un successivo riconoscimento dell'assegno stesso (in caso di mancata conferma in sede di revisione). Come noto per il riconoscimento dell'assegno è necessario che il lavoratore possa vantare almeno 5 anni di assicurazione e di contribuzione di cui almeno 3 nel quinquennio antecedente alla domanda. Tale agevolazione, tuttavia, risulta attribuibile solo ai lavoratori dipendenti (iscritti all'assicurazione generale obbligatoria) e non ai prestatori di lavoro autonomo (Cass. civ. 17750/2010).
I periodi di godimento dell'assegno ordinario di invalidità, inoltre, sono da ritenersi utili, ai fini raggiungimento del requisito per il diritto ma non per la determinazione dell'importo della pensione, per le ipotesi di trasformazione dello stesso assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Sempre per i periodi di godimento dell'assegno in cui non risulti prestata attività lavorativa. Ad esempio al titolare dell'assegno di invalidità che ha 17 anni di contributi può utilizzare i 3 anni di godimento dell'assegno stesso al fine di ragguagliare il requisito contributivo minimo, 20 anni di contributi, per l'accesso alla pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile prevista dalla normativa vigente (di norma 67 anni). La trasformazione dell'assegno in pensione di vecchiaia, come noto, avviene d'ufficio dall'Inps. I 3 anni figurativi non comportano, però, alcun vantaggio sull'importo dell'assegno che resterà calcolato sempre su 17 anni di contributi. Si rammenta che tale operazione vale solo in sede di pensionamento di vecchiaia: pertanto non si possono riconoscere contributi figurativi per il conseguimento della pensione anticipata magari al fine di anticipare la trasformazione dell'assegno in pensione definitiva.
Pensione di inabilita'
Alcuni periodi di contribuzione figurativa possono essere riconosciuti anche ai titolari di pensione di inabilità. Ma solo in una circostanza precisa: l'articolo 4 comma 4 della legge 222/1984, dispone che, ove in seguito al recupero delle capacità lavorative, viene meno in diritto alla pensione di inabilità il titolare della prestazione in questione avrà diritto all'accredito della contribuzione figurativa per tutto il periodo durante il quale ha fruito della prestazione. Il riconoscimento della contribuzione figurativa e' ammesso, quindi, solo nel caso che la cessazione del diritto sia determinata dal venir meno dello stato di inabilità: resta conseguentemente escluso nel caso in cui la cessazione del diritto sia dovuto ad altra causa. La giurisprudenza ha più volte ribadito questo principio. In tal caso la contribuzione figurativa è riconosciuta sia per il diritto che per la misura della pensione (cfr: Circ. Inps 262/1984).
Bisogna inoltre ricordare che l'assegno di invalidità non è una prestazione reversibile ai superstiti a differenza della pensione di inabilità. In caso di decesso dell'assicurato, pertanto, gli eredi sono trattati come superstiti di un qualsiasi assicurato deceduto. Essi, pertanto, potranno eventualmente ottenere la pensione indiretta ai superstiti se ricorrono i relativi requisiti assicurativi e contributivi, e cioè in alternativa: a) 15 anni di assicurazione e di contribuzione; b) 5 anni di assicurazione e di contribuzione di cui almeno 3 anni di contribuzione versata negli ultimi 5 anni antecedenti al decesso. Il periodo di godimento di assegno di invalidità durante il quale non sia stata prestata attività lavorativa viene però riconosciuto utile ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti assicurativi (si noti: non del periodo contributivo) necessari per il conseguimento della pensione indiretta ai superstiti (cfr: Circolare Inps 185/2015).
Naturalmente nessuna contribuzione figurativa viene riconosciuta per i periodi di godimento delle prestazioni di invalidità civile. Pertanto in tali ipotesi il beneficiario non ottiene alcun vantaggio al momento di un eventuale accesso ad una prestazione previdenziale ordinaria.
Gli abbuoni della legge n. 388/2000
Si rammenta, inoltre, che un ulteriore beneficio è riconosciuto dall'articolo 80, comma 3 della legge 388/2000 per i lavoratori dipendenti invalidi. La disposizione da ultimo richiamata consente ai lavoratori sordomuti, agli invalidi civili per qualsiasi causa ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile, agli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli Enti locali, con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa e risulta utile sia ai fini del diritto alla pensione che alla determinazione della sua misura (ma solo, in tale ultimo caso, per le anzianità soggette al calcolo retributivo).