Quota 100, Cumulo sino al 31 dicembre 2023 per il personale medico e sanitario
I chiarimenti in un documento dell’Inps che recepisce la novella contenuta nel cd. decreto semplificazioni. In deroga alla disciplina generale gli incarichi da lavoro autonomo e co.co.co sono cumulabili con la pensione sino al 31 dicembre 2023.
Pensioni «quota 100» o «quota 102» cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e co.co.co sino al 31 dicembre 2023 per il personale medico e sanitario impiegato nel contrasto alla pandemia da COVID-19. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 3287/2022 in cui spiega che il legislatore da ultimo con il dl n. 73/2022 ha prorogato di ulteriori 12 mesi la scadenza della disciplina transitoria prevista dall'articolo 2-bis del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 (cd. decreto «cura Italia»).
Incarichi di lavoro autonomo
Come noto la disposizione da ultimo richiamata ha stabilito che per fare fronte all’emergenza da COVID-19, a decorrere dal 30 aprile 2020, Regioni e Province Autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La modifica recata dall’articolo 36, co. 4-bis del dl n. 73/2022 (cd. decreto semplificazioni) consente il conferimento degli incarichi, anche mediante proroga, sino al 31 dicembre 2023 rispetto all'originario termine del 31 dicembre 2022 fissato da ultimo dall'articolo 10, commi 5-bis e 5-ter, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla 19 maggio 2022, n. 52.
In sostanza sino a tale data i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico «quota 100» o «quota 102», oltre che con tutte le altre tipologie di pensione (es. pensione di vecchiaia e anticipata) già cumulabili ai sensi della normativa generale. L'incumulabilità reddito/pensione è mantenuta solo per il trattamento previdenziale dei lavoratori precoci (41 anni di contributi) nonché per l'Ape sociale.
Incarichi a tempo determinato
Si rammenta che non ci sono novità, invece, in merito agli incarichi conferiti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3-bis del dl n. 2/2021. La disposizione in argomento consente, infatti, dal 13 marzo 2021 alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. In deroga alla disciplina generale, che consente la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, è stato stabilito che il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito viene sospeso. L'Inps ha fornito istruzioni in merito con la circolare n. 172/2021.
Documenti: Messaggio Inps 3287/2022