Quota 100, Cumulo sino al 31 marzo 2022 per il personale medico e sanitario
I chiarimenti in un documento dell'INPS dopo l'ulteriore proroga contenuta nel dl n. 228/2021. In deroga alla disciplina generale gli incarichi conferiti sono cumulabili con la pensione sino al 31 marzo 2022.
Prorogata sino al 31 marzo 2022 la cumulabilità della pensione quota 100 con gli incarichi di lavoro autonomo e co.co.co per il personale medico e sanitario impiegato nel contrasto alla pandemia da COVID-19. Ne dà notizia l'INPS nel messaggio n. 298/2022 in cui spiega che l’articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe 2022) ha differito di tre mesi i termini di scadenza della disciplina transitoria prevista dall'articolo 2-bis del dl n. 18/2020 convertito con legge n. 27/2020 (cd. decreto cura Italia).
Incarichi di lavoro autonomo
Come noto la disposizione da ultimo richiamata ha stabilito che per fare fronte all’emergenza da COVID-19, a decorrere dal 30 aprile 2020, Regioni e Province Autonome possono conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Per effetto della norma appena introdotta dal legislatore gli incarichi possono proseguire nell’anno 2022 anche mediante proroga, e non oltre il 31 marzo 2022 rispetto all'originario termine del 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, spiega l'INPS, fino a tale data i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico c.d. quota 100, oltre che con tutte le altre tipologie di pensione (es. pensione di vecchiaia e anticipata) già cumulabili ai sensi della normativa generale. L'incumulabilità reddito/pensione resiste solo per il trattamento previdenziale dei lavoratori precoci (41 anni di contributi) nonché per l'Ape sociale.
Incarichi a tempo determinato
Si rammenta che non ci sono novità, invece, in merito agli incarichi conferiti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3-bis del dl n. 2/2021. La disposizione in argomento consente, infatti, dal 13 marzo 2021 alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. In deroga alla disciplina generale, che consente la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, è stato stabilito che il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito viene sospeso. L'Inps ha fornito istruzioni in merito con la circolare n. 172/2021.
Documenti: Messaggio Inps 298/2022