Quota 100, Nella valutazione della convenienza pesa anche il divieto di cumulo
L’uscita con la cd. quota 100 non prevede alcuna penalizzazione. Tuttavia prima dell'adesione è sempre bene valutare pro e contro dell'uscita anticipata.
E' importante, quindi, che ciascun assicurato valuti bene la convenienza dell'operazione anche perchè, anticipando l'uscita, l’importo pensionistico sarà naturalmente inferiore rispetto a quanto si maturerebbe posticipando l'andata in pensione (qui i dettagli).
Prendiamo ad esempio il caso di Riccardo, operaio edile dipendente dal 01/01/1978 con 64 anni di età anagrafica e 40 anni di contributi nel FPLD al 31/12/2018. Con l'adozione del Dl 4/2019 Riccardo può scegliere di uscire con quota 100 al 04/2019 con un importo mensile di circa 1245 € (dal 2019 l’art. 15 del predetto decreto-legge ha introdotto una finestra di 3 mesi per i dipendenti privati e 6 mesi per i dipendenti pubblici, che sposta in avanti la decorrenza pensionistica); oppure con la pensione “anticipata” del D.L 201/2011 al 11/2021 con un importo mensile di circa 1370€ (sempre l’art. 15 del nuovo decreto-legge ha tolto gli adeguamenti alla speranza di vita per il periodo 2019-2026, fissando il requisito contributivo a 2227 settimane per gli uomini e 2175 settimane per le donne).
Se Riccardo opterà per quota 100, dovrà necessariamente cessare l’attività lavorativa. Qualora stipulasse un nuovo contratto di lavoro dipendente o intraprendesse un lavoro autonomo occasionale per un reddito annuo superiore a 5000€ lordi, gli verrà tolto l’assegno pensionistico per l’intera annualità di riferimento. Se invece optasse per la pensione “anticipata” dovrà continuare a lavorare 2 anni e 7 mesi prima di godersi la meritata pensione, ma avrà un importo superiore di circa 125€ poiché il montante contributivo sarà composto da una maggior contribuzione.
La valutazione delle convenienza va fatta soprattutto da coloro che raggiungono i 38 anni cumulando periodi contributivi poco significativi dal punto di vista della misura della pensione, come in particolare, quelli maturati nelle gestioni autonome o nella gestione separata. In questi casi il reddito pensionistico potrebbe essere piuttosto ridotto.
Il sistema di calcolo dell’importo è il medesimo per entrambe le opzioni, ovvero retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo per gli anni successivi, in quanto al 31/12/1995 non ha un anzianità contributiva di almeno 18 anni. La differenza di calcolo è data dal fatto che con la pensione anzianità (D.L 201/2011) saranno presi in considerazione i contributi versati dal datore di lavoro fino al 11/2021, mentre con l’uscita con la c.d. quota 100 quei contributi non saranno presenti e non potranno più essere versati poiché il montante contributivo sarà fissato alla data del pensionamento (04/2019) per l’obbligo della cessazione dell’attività lavorativa.