Quota 102, Ok alla liquidazione delle pensioni
L’Inps ha rilasciato il nuovo prodotto che consente alle sedi territoriali la liquidazione degli assegni per il personale che matura 64 anni e 38 anni di contributi nel corso del 2022.
Via libera alla liquidazione dei primi assegni con la cd. «Quota 102». L’Inps, infatti, ha rilasciato il nuovo prodotto web dom «pensione anticipata quota 102» per l’erogazione delle pensioni con i nuovi requisiti anagrafici e contributivi come modificati dalla legge n. 234/2021.
Lo rende noto lo stesso istituto di previdenza nel messaggio n. 1976/2022 in cui spiega che la prima decorrenza utile, atteso il regime di differimento del primo rateo pensionistico (cd. «finestra mobile»), è il 1° maggio 2022 per le gestioni private (2 aprile 2022 per la gestione Ipost ed ex-FFSS) e 1° agosto 2022 per le gestioni pubbliche (1° settembre 2022 per il settore scuola).
Pensione «Quota 102»
L’articolo 1, co. 87 della legge n. 234/2021, come noto, ha riconosciuto ai lavoratori iscritti alle gestioni INPS (dipendenti del settore privato, autonomi e settore pubblico) un canale di uscita per il solo 2022 con 64 anni di età unitamente ad almeno 38 anni di contributi. Senza alcuna penalità sulla misura dell'assegno.
Come già osservato la nuova combinazione è largamente sovrapposta a platee già coinvolte nella vecchia «Quota 100» che nel triennio 2019-2021 richiedeva 62 anni di età e 38 di contributi. I beneficiati, in sostanza, sono i nati entro il 1958 che raggiungono i 38 anni di contributi nel 2022. Non a caso l’interessato che abbia già maturato il diritto a pensione al 31 dicembre 2021 con la «Quota 100» sarà contattato dall’Inps al fine di specificare quale tra le due delle prestazioni conseguire.
Resta l'incumulabilità con redditi da lavoro
Chi accede alla pensione «Quota 102» incorre dalla decorrenza della pensione sino al compimento del 67° anno di età nel divieto di cumulo con i redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli di lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000€ annui ed è soggetto a specifici obblighi dichiarativi. Come per tutte le incumulabilità con l’attività di lavoro i redditi che incidono sull'incumulabilità vanno verificati nello stesso anno.
In particolare, come già previsto per la vecchia «Quota 100», nel provvedimento di liquidazione verrà inserita l’avvertenza della incumulabilità fra il trattamento pensionistico e i redditi da lavoro e il relativo obbligo di comunicazione.
Sono confermate le finestre mobili differenziate tra settore privato (3 mesi) e settore pubblico (6 mesi) dalla maturazione dei requisiti (es. un lavoratore del settore privato che ha maturato i requisiti il 15 gennaio 2022 riceverà il primo rateo pensionistico dal 1° maggio 2022). Nel settore scolastico, invece, la finestra coincide sempre con l'inizio dell'anno scolastico (1° settembre).