Reddito Di Cittadinanza, Assegno Ridotto se spetta la Quattordicesima
I chiarimenti in un documento dell'INPS. Estesi i trattamenti assistenziali in corso di godimento dai componenti il nucleo familiare che rilevano ai fini del Reddito e della Pensione di Cittadinanza.
RdC e PdC a rischio riduzione o decadenza se nel nucleo familiare ci sono pensionati che percepiscono la quattordicesima mensilità e/o le maggiorazioni dell'assegno sociale e delle pensioni minime. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 548/2022 pubblicato ieri in cui spiega che è in corso l'aggiornamento dei trattamenti assistenziali in corso di godimento rilevanti ai fini della concessione del reddito e della pensione di cittadinanza.
La presenza di tali trattamenti inciderà sul reddito familiare e, pertanto, potrà determinare a decorrere dal mese di gennaio 2022 una riduzione della rata di RdC/PdC e, nella peggiore delle ipotesi, la decadenza dal beneficio.
La questione
Discende dall'articolo 2, co. 6 del dl n. 4/2019 secondo cui il reddito familiare «è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi», quali,ad esempio, l’indennità di accompagnamento.
Ai fini del calcolo del reddito familiare il meccanismo predetto impone la sostituzione dei trattamenti assistenziali rilevanti ai fini ISEE (riferiti al secondo anno solare antecedente) con quelli in godimento nell'anno in corso mediante una proiezione annuale del loro importo.
Sino ad oggi l'Inps ha considerato ai fini della verifica del reddito familiare i seguenti trattamenti assistenziali:
- Carta Acquisti Ordinaria;
- Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
- Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
- Pensione sociale e assegno sociale;
- Prestazioni degli enti, acquisite dalla voce A1.04 del Sistema informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali - SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
Rilevano anche le maggiorazioni
Ebbene l'Inps spiega che, a seguito di parere condiviso con il Ministero del Lavoro, per la verifica del reddito familiare rilevante per l’erogazione di Rdc/Pdc, rilevano anche i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso oltre quelli appena indicati:
- la maggiorazione di 12,92€ mensili dell’assegno sociale e della pensione sociale (art. 70, co. 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- la maggiorazione sociale di 25,83€ o di 82,64€ delle cd. pensioni minime (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000);
- il cd. incremento al milione per i titolari di assegni sociali, pensioni sociali e trattamenti minimi (art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
- il cd. importo aggiuntivo (154,94€ corrisposto a dicembre) previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell'articolo 70 della legge n. 388/2000);
- la cd. quattordicesima corrisposta ai pensionati con basso reddito
Restano irrilevanti, invece, i trattamenti assistenziali erogati in ragione della disabilità (es. prestazioni di invalidità civile). Sono pure irrilevanti, spiega l'INPS:
- le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
- le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento di tributi;
- le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- l'assegno di natalità di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
RdC/PdC a rischio
Pertanto l'Inps spiega che a partire dalla mensilità di gennaio 2022 la rata di RdC/PdC potrà ridursi rispetto ai valori attuali e si potrà anche decadere dal beneficio ove i trattamenti assistenziali predetti determinino il superamento delle soglie di reddito familiare previste per il RdC/PdC.
Documenti: Messaggio Inps 548/2022