Reddito di Cittadinanza, Così il beneficio addizionale per chi avvia un'attività autonoma
In Gazzetta il Decreto Ministeriale che reca l'incentivo per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo, di impresa individuale o di società cooperativa. Beneficio massimo di 4.680 euro.
Condizioni. Tre le condizioni per averne diritto:
a) al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere componente di un nucleo familiare beneficiario di Rdc in corso di erogazione;
b) il richiedente deve aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Rdc, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio;
c) il richiedente non deve aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, o non aver sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attivita' lavorativa da parte del socio, ad eccezione della quota per la quale si chiede il beneficio addizionale;
d) il richiedente non deve essere componente di nuclei familiari beneficiari di Rdc già fruitori del beneficio in discussione.
Ammontare. L'ammontare è pari a sei volte l'importo dell'RdC spettante nel mese in cui è avviata l'attività oggetto di incentivazione nel limite massimo di 4.680€ (780€ x 6). Dall'importo così individuato va sottratto l'incentivo eventualmente riconosciuto ai sensi dell'articolo 3, co. 9 del dl n. 4/2019 secondo il quale, sempre a titolo di incentivazione dell'avvio di un'attività autonoma, è possibile fruire senza variazioni del Rdc per due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio.
Domanda. La domanda si presenta all'INPS tramite il nuovo modello "COM esteso" (allegato allo stesso decreto) entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. La comunicazione va effettuata anche se l'attività è stata regolarmente avviata e già comunicata all'INPS e la fruizione dell'RdC è ancora in corso; La prestazione viene erogata dall'INPS in unica soluzione sul conto corrente o tramite bonifico domiciliato entro il secondo mese successivo a quello della domanda.
Revoca. Oltre alle ipotesi di decadenza e di revoca già previste in materia di RdC ne viene prevista una aggiuntiva: se l'attività avviata cessa prima di 12 mesi dall'avvio della stessa il beneficio viene revocato.
Documenti: Decreto Ministero del Lavoro 12 Febbraio 2021