Riforma Pensioni, Anticipo pensionistico con rebus per i militari
La Riforma Contenuta nella Legge di Bilancio rischia di non produrre significative migliorie per gli appartenenti al comparto difesa e sicurezza.
L'anticipo pensionistico sarà disponibile, del resto, solo nei confronti di coloro che hanno raggiunto il 63° anno, un'età in cui molti lavoratori del comparto difesa hanno già raggiunto l'età pensionabile di vecchiaia. Nel 2017 i militari possono, infatti, lasciare il servizio a 57 anni e 7 mesi e 35 di contributi (con l'aggiunta di una finestra mobile di 12 mesi) o con 40 anni e 7 mesi di contributi a prescindere dall'età anagrafica e finestra mobile di 15 mesi o ancora, con la vecchiaia, al raggiungimento di 60 anni e 7 mesi e 20 anni di contributi più finestra mobile di 12 mesi. Nella sostanza dato che al 63° anno di età la maggior parte dei lavoratori del comparto avrebbe già acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia l'APE risulterà difficilmente invocabile. Teoricamente l'anticipo pensionistico potrebbe al massimo interessare le qualifiche superiori per le quali l'età per il ritiro di vecchiaia può slittare anche oltre i 65 anni.
Stesso discorso vale per l'APE sociale tanto più che quest'ultimo prevede dei requisiti d'accesso difficilmente compatibili con il comparto (disoccupati, invalidi, caregivers e lavori gravosi). L'Ape sociale sarà infatti riconosciuto in favore dei soggetti che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi, a coloro affetti da una invalidità pari o superiore al 74%, agli addetti alle mansioni gravose. Si tratta di condizioni concretamente non verificabili rispetto ai lavoratori del comparto difesa e sicurezza. L'Ape sociale potrebbe essere chiesto, al più, dai lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e risultino in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Anche il tal caso però, vale il ragionamento esposto sopra: la presenza di un requisito anagrafico minimo di 63 anni porta ad escludere la possibilità di anticipare l'uscita per la stragrande maggioranza degli appartenenti al comparto.
Nessun beneficio anche dalla cd. quota 41 per i lavoratori precoci. La legge di bilancio prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi le donne) sia ridotto a 41 anni per i lavoratori nel sistema misto che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano nelle specifiche condizioni già evidenziate con riferimento all'APe sociale. Essendo lo sconto applicabile solo sui requisiti contributivi previsti per la pensione anticipata nell'ordinamento generale essa non sarà applicabile agli appartenenti al comparto difesa e sicurezza. Costoro, peraltro, come già indicato possono contare su un requisito contributivo inferiore a 41 anni di contributi, 40 anni e 7 mesi, per conseguire il pensionamento a prescindere dall'età anagrafica. Insomma la normativa contenuta nella legge di bilancio non produce significativi mutamenti per questo settore.