Riforma Pensioni, Ecco l'emendamento che ferma la pensione a 67 anni
L'esonero dal prossimo adeguamento sarà esteso anche ai lavori usuranti e notturni con riferimento ai requisiti per il pensionamento di vecchiaia e anticipato standard.
L'articolo conferma che l'adeguamento della speranza di vita sarà sospeso nei confronti delle 15 attività definite gravose già anticipate nei giorni scorsi da PensioniOggi.it (le undici dell'Ape sociale più altre quattro categorie tra cui agricoli, marittimi, pescatori e siderurgici) a condizione che tali attività risultino svolte per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento unitamente ad un requisito contributivo minimo di 30 anni. La sospensione dell'adeguamento riguarderà i requisiti per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi) e della pensione anticipata standard (42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne).
Guadagnano l'esonero dal prossimo adeguamento anche i lavoratori addetti alle mansioni usuranti e notturni di cui al Dlgs 67/2011 con riferimento ai requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata. Per ottenere l'esonero tali soggetti dovranno aver svolto l'attività usurante o notturna per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti il pensionamento o, in alternativa, per almeno metà della vita lavorativa fermo restando un requisito contributivo minimo di 30 anni. Si rammenta che gli usuranti e notturni hanno già ottenuto sino al 2026 con la scorsa legge di bilancio la sospensione dell'adeguamento dei requisiti di pensionamento agevolato (le cd. quote). Dunque l'intervento del Governo è volto ad allineare la normativa per evitare di disparità di trattamento tra queste categorie di lavoratori con riferimento ai requisiti per la vecchiaia e l'anticipata standard, una questione che era stata già evidenziata nei giorni scorsi da PensioniOggi.it. I lavoratori coinvolti nella sospensione dell'adeguamento sono quindi più delle 15 categorie più volte citate.
No alla sospensione per i lavoratori cd. precoci
Le modifiche presentano tuttavia anche alcuni elementi controversi. In particolare la sospensione dell'adeguamento non interesserà il requisito contributivo ridotto per i lavoratori precoci (che dunque dal 2019 passerà da 41 di contributi a 41 anni e 5 mesi) nè sarà esteso ai titolari dell'Ape sociale al momento del pensionamento. Ciò significa che gli addetti alle mansioni gravose già titolari dell'ape sociale dovranno attendere i 67 anni per andare in pensione (continuando cioè a percepire sino a tale età l'indennità di Ape sociale anzichè la pensione). Inoltre con riferimento ai dipendenti pubblici il termine di erogazione della buonuscita inizierà a decorrere, comunque, dall'età di 67 anni, dunque con uno slittamento di cinque mesi. Gli esonerati dalla speranza di vita non evitaranno però la riduzione dei coefficienti di trasformazione dei montanti contributivi che scatteranno dal 2019.
Da segnalare, poi, che il beneficio della sospensione dell'adeguamento alla speranza di vita non sarà erogato automaticamente ma servirà un'apposita domanda da parte del lavoratore e l'accertamento dei requisiti dell'Inps. Sarà un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, a fissare le caratteristiche delle quattro professioni che avranno diritto all'agevolazione nonchè alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale. La sospensione dall'adeguamento, inoltre, riguarderà il solo scatto del 2019: dunque dal 2021, salvo correzioni in corso d'opera, i requisiti riprenderanno a salire anche con riferimento alle predette mansioni.
Al via la commissione per lo studio della gravosità delle occupazioni
L'emendamento prevede, poi, il varo della commissione tecnica per lo studio della gravità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. Servirà un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale.
La Commissione sarà presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. La Commissione dovrà concludere i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo dovrà presentare al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
Cambiano gli adeguamenti alla speranza di vita
L'emendamento introduce, poi, alcune modifiche sugli adeguamenti alla speranza di vita (che dal 2021 diventeranno biennali). Per la misura del prossimo scatto, dal 1° gennaio 2021, la variazione sarà determinata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell'anno 2016; dal 2023 la variazione sarà determinata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente.
Gli adeguamenti non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi. Si prevede, infine che gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi. Chiudono il pacchetto governativo alcune proposte in materia di armonizzazione della previdenza complementare per i lavoratori del pubblico impiego.