Riforma Pensioni, ecco le novità con il Decreto sulla Pa
La Riforma della Pubblica Amministrazione conferma l'abolizione del trattenimento in servizio. Via libera anche alla facoltà per le Pa di risolvere il rapporto al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.
Kamsin Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale della legge di conversione del Dl 90/2014 è possibile fare un resoconto delle innovazioni apportate alla Riforma Fornero del 2011. E' bene ricordare da subito che l'impianto complessivo non è stato cambiato. La pensione anticipata resta conseguibile al perfezionamento di 41 anni e 6 mesi di contributi (42 anni e 6 mesi per gli uomini). La pensione di vecchiaia è ottenibile al perfezionamento di 66 anni e 3 mesi per gli uomini del settore privato e pubblico (e lavoratrici del settore pubblico); 63 anni e 9 mesi per le lavoratrici del settore privato; 64 e 9 mesi per le autonome. La portata innovatrice dell'intervento, dopo il dietrofront del governo al Senato è stata dunque piuttosto limitata.
Per i dipendenti pubblici viene resa strutturale la facoltà (prima della modifica questa possibilità era riconosciuta sino al 31.12.2014) delle Pa di risolvere il rapporto di lavoro al compimento del 62esimo di età (65 anni per i medici) qualora il lavoratore abbia raggiunto la massima anzianità contributiva. In altri termini l'amministrazione potrà unilateralmente mandare a casa, con una decisione motivata, chi ha raggiunto i 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne), dirigenti compresi (ad eccezione però dei professori universitari, primari e magistrati). L'altra innovazione del Dl Madia, sul comparto pubblico, è l'abolizione definitiva dei trattenimenti in servizio a partire dal 31 Ottobre 2014 (31 Agosto 2014 per il comparto scuola; 31 Dicembre 2015 per la magistratura).
Altre novità riguardano la stretta al conferimento di incarichi a pensionati. Le pubbliche amministrazioni non potranno piu' conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito (e per la durata massima di un anno).
Non ci sono invece novità per i lavoratori del settore privato ed autonomo. In particolare è stato confermato l'attuale sistema di penalizzazioni che colpisce i lavoratori che accedono alla pensione anticipata prima del 62esimo anno di età. Qualora si chieda la pensione anticipata prima dei 62 anni di età, l'assegno viene corrisposto, per la quota retributiva, con una riduzione pari all'1% per ogni anno di anticipo, percentuale che sale al 2%, per ogni anno di anticipo che supera i 2. Ad esempio se si richiede la pensione anticipata dopo aver raggiunto i 42 anni a 60 anni, si riscuoterà, per la quota di pensione calcolata con il sistema retributivo (riferito all'anzianità accumulata sino a tutto il 2011), un assegno decurtato del 2%. Se invece la si richiede a 59 anni di età la decurtazione sale al 4%.
Il Dl 216/2011, approvato subito dopo la riforma Fornero, esclude dall'applicazione delle riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Ciò a condizione che il possesso del requisito, derivi da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con handicap in situazione di gravità. Nel passaggio alla Camera della riforma Madia era stato approvato un emendamento che escludeva dalle penalizzazioni anche chi raggiungeva il requisito dei 42 anni con l'aiuto della contribuzione figurativa, da riscatto (laurea ad esempio) o da contribuzione volontaria. Dopo la bocciatura della Ragioneria generale, e l'approvazione definitiva del provvedimento, le penalizzazioni restano alle condizioni sopra descritte.
Nulla di nuovo anche per quanto riguarda l'opzione donna. Le donne che vogliono andare in pensione con le vecchie regole — ossia a 57 anni di età con 35 di contributi (58 anni se lavoratrici autonome) — possono continuare a farlo, in via eccezionale sino al 2015, scegliendo un trattamento calcolato interamente con il sistema contributivo a condizione che la finestra si apra entro e non oltre il 31.12.2015.
Riforma Pensioni, stop al trattenimento in servizio nella scuolaZedde