Riforma Pensioni, la Camera adotta il testo base sulla reversibilità
La Commissione Lavoro di Montecitorio ha concluso l'esame delle proposte di legge in materia di reversibilità dei trattamenti pensionistici.
Sono queste le direttrici principali dell'intervento contenuto nel disegno di legge unificato elaborato martedì scorso dal Comitato ristretto della Commissione Lavoro della Camera per migliorare i trattamenti pensionistici ai superstiti (pensione di reversibilità e pensione indiretta) che spettano ai parenti del defunto. Nel provvedimento entra anche la soluzione di ulteriori questioni all'origine di sperequazioni nell'attuazione della normativa vigente; in particolare il trattamento fiscale della quota di pensione di reversibilità spettante ai figli minori, nonché alle modalità di definizione del reddito da lavoro e al caso di figli superstiti iscritti a corsi di laurea che da tempo sono all'attenzione dell'Inps.
Particolarmente significativo il primo intervento proposto dalla Commissione Lavoro che punta a garantire un reddito dignitoso al superstite, soprattutto la moglie, una volta deceduto il marito. Com'è noto oggi il coniuge unico superstite ottiene una pensione pari al 60% dell'importo dell'assegno erogato al defunto ma se il reddito del beneficiario splafona di 3 volte il trattamento minimo inps l'importo subisce una sforbiciata aggiuntiva del 25%; se supera 4 volte il minimo inps il taglio sale al 40% e se supera le 5 volte il trattamento minimo l'importo viene dimezzato lasciando in sostanza, in tale ultima ipotesi un assegno pari al 30% di quello del defunto.
Il testo della proposta unificata prevede di innalzare, salvo che l'applicazione delle altre aliquote percentuali dia diritto a trattamenti più favorevoli, l'aliquota percentuale della pensione liquidabile al superstite sino al 100 per cento, in misura tale da garantire al beneficiario il raggiungimento di un importo non superiore a tre volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento (circa 20mila euro annui), qualora i beneficiari risultino sprovvisti di redditi, con l'esclusione di quelli derivanti dalla casa di abitazione, ad eccezione della case di categoria catastale A1, A8 e A9, o dall'utilizzo da parte dei medesimi soggetti dell'unità immobiliare a titolo di usufrutto, ovvero titolari di redditi che, sommati alla pensione, non siano superiori a detto importo.
Con una modifica della tabella F, allegata all'articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 la proposta della Commissione Lavoro si pone poi l'obiettivo di incrementare le aliquote di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi del beneficiario portandole all'80% per redditi ricompresi tra le 3 e le 6 volte il minimo e lasciandole al 50% per i redditi superiori a 6 volte il minimo inps in modo da tutelare i redditi della classe media.
Ora la palla spetta al Governo che dovrà trasmettere una relazione tecnica sul provvedimento, entro il termine ordinario di trenta giorni per consentire la quantificazione degli effetti finanziari.