Riforma Pensioni, Per gli usuranti sconto di un anno sulla pensione anticipata
Nel pacchetto di misure contenute nella Manovra appaiono confermate dal 2017 anche le agevolazioni previste nel verbale siglato il 28 Settembre tra Governo e Sindacati nei confronti dei lavoratori addetti a mansioni particolarmente usuranti.
Questi lavoratori perderanno il meccanismo delle finestre mobili annuali (12 o 18 mesi a seconda dei casi): potranno cioè andare in pensione dal perfezionamento della quota 97,6 (che può essere centrata con 61 anni e 7 mesi di età e 36 di contributi oppure con 62 anni e 7 mesi di età unitamente a 35 anni di contributi), con un anticipo quindi di 12 o 18 mesi rispetto alla normativa attuale. Si veda tavola sottostante per ulteriori dettagli sulle quote. Altro beneficio che dovrebbe essere contenuto nella manovra è il blocco degli adeguamenti alla speranza di vita. Chi svolge lavori usuranti dal 2019 non sarà più soggetto al rischio di una ulteriore dilatazione dell'età pensionabile, come invece accade nel regime generale.
Un altro correttivo è rivolto a scongiurare la stretta che chiederà dal prossimo anno, ai fini dell'accesso alla pensione, che le attività usuranti o notturne sopra individuate debbano essere state prestate per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Per potere accedere alla pensione la normativa vigente chiede, attualmente, che gli interessati abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa. Ma per le pensioni che avranno decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2018 (i cui requisiti vengono pertanto raggiunti nel 2017) questo criterio cambierà e si guarderà all'intero arco della vita lavorativa. In particolare l'interessato dovrà dimostrare di avere svolto tali attività per almeno metà della vita lavorativa. Un effetto da non sottovalutare perchè il cambiamento di questo parametro rischia di escludere dal beneficio molti lavoratori.
Ora questo punto viene corretto. A partire dal 2017 sarà sufficiente aver svolto una o più attività lavorative usuranti, sia per un periodo di tempo ameno pari a sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito, sia avendo effettuato l’attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa. Il Governo valuterà, inoltre, la fattibilità amministrativa di introdurre semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio.
Attualmente è utile ricordare, che nella categoria degli usuranti sono riconducibili quattro macro-categorie di lavoratori che non dovrebbero subire un ulteriore ampliamento.
a) Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999. Si tratta dei lavoratori adibiti a lavori svolti in galleria, cava o miniera; i lavori ad alte temperature; i lavori in cassoni ad aria compressa; le attività per l’ asportazione dell’ amianto; le attività di lavorazione del vetro cavo; i lavori nella catena di montaggio; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti.
b) Lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del dlgs 67/2011 nelle seguenti categorie: 1) lavoratori a turni che prestano lo loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; 2) lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
c) i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del cc, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un rimo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità.
d) i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
Da chiarire, infine, se anche chi svolge i mestieri usuranti sopra descritti potrà uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se ha svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età o con l'APE agevolato (se ha 63 anni di età ed almeno 36 anni di contributi). L'accordo quadro del 28 Settembre apre a questa ipotesi includendo anche i lavori indicati nel Dlgs 67/2011 nel più ampio genus dei lavori gravosi a cui sarebbero riconosciuti i due ordini di benefici ma su questo punto sarà indispensabile leggere il testo della misura approvata.