Riforma Pensioni, Per gli usuranti si rafforza l'uscita anticipata
Nel pacchetto di modifiche proposte dal Governo ci sono alcuni vantaggi per i lavoratori addetti a mansioni particolarmente faticose o pesanti e i lavoratori notturni.
In questo modo si ottiene un anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia di alcuni anni, ma i paletti da rispettare sono tali da disincentivare questa soluzione, anche perché a volte si arriva prima alla pensione anticipata "standard". Anche a causa della presenza, per questa categoria di lavoratori, del sistema delle finestre mobili che sposta l'età di uscita di altri 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti appena citati.
Stop alle Finestre mobili
Le modifiche che il Governo ha inserito nella Legge di Bilancio apporteranno alcune modifiche a questa disciplina. A partire dal 1° gennaio 2017, cioè dal momento in cui entrerà in vigore la legge di bilancio Prima di tutto saranno abolite le finestre mobili, un intervento nel solco della Riforma Fornero del 2011 che tuttavia aveva inspiegabilmente mantenuto il meccanismo dello slittamento della decorrenza proprio per chi ha svolto mansioni faticose o è un lavoratore notturno. Ciò significa che chi sfrutta la disciplina di favore prevista dal Dlgs 67/2011 dal prossimo anno potrà andare in pensione subito dopo aver raggiunto il quorum 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi (es. con 61 anni e 7 mesi e 36 di contributi oppure con 62 anni e 7 mesi e 35 di contributi). Senza alcuna attesa ulteriore. Dunque con uno sconto di 12 mesi (lo sconto potrà arrivare sino a 18 mesi se il lavoratore cumulava o meno contribuzione nelle gestioni autonome con quella versata nel Fpld ma in tal caso resterà il quorum più elevato di un anno, 98,6 contro 97,6 ed un minimo di 62 anni e 7 mesi di età).
Stop ai futuri adeguamenti alla stima di vita Istat
I requisiti anagrafici, inoltre, a partire dal 2019 e per i successivi tre adeguamenti (che si avranno negli anni 2021, 2023 e 2025) non saranno più adeguati alla speranza di vita Istat. Pertanto anche dopo il 2018 l'età per il pensionamento degli addetti alle mansioni usuranti sarà sganciata dall'andamento della speranza di vita che, invece, continuerà ad applicarsi alle altre prestazioni pensionistiche.
Ampliamento del collocamento temporale delle attivita' svolte
Un altro correttivo è rivolto a scongiurare la stretta che chiederà dal prossimo anno, ai fini dell'accesso alla pensione, che le attività usuranti o notturne sopra individuate debbano essere state prestate per almeno la metà della vita lavorativa complessiva. Per potere accedere alla pensione la normativa vigente chiede, attualmente, che gli interessati abbiano svolto tali attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa. Ma per le pensioni che avranno decorrenza dal prossimo 1° gennaio 2018 (i cui requisiti vengono pertanto raggiunti nel 2017) questo criterio cambierà e si guarderà all'intero arco della vita lavorativa. In particolare l'interessato dovrà dimostrare di avere svolto tali attività per almeno metà della vita lavorativa. Un effetto da non sottovalutare perchè il cambiamento di questo parametro rischia di escludere dal beneficio molti lavoratori. Ora questo punto viene corretto. La bozza conferma, infatti, che l’accesso al beneficio potrà avvenire, a partire dal 2017, avendo svolto una o più attività lavorative usuranti, sia per un periodo di tempo ameno pari a sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito, sia avendo effettuato l’attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa. Il Governo valuterà, inoltre, la fattibilità amministrativa di introdurre semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio.
Estensione dei benefici del lavoro precoce
Detto questo il perimetro dei lavoratori che potranno giovarsi della disciplina di favore prevista dal Dlgs 67/2011 non cambia. In particolare non viene estesa ai lavoratori impiegati in attività difficoltose e rischiose, categoria coniata dalla legge di bilancio, (costoro potranno ottenere solo l'APE agevolato dai 63 anni e la quota 41 se precoce). I lavoratori che potranno mantenere il pensionamento con la quota 97,6 restano, pertanto, quelli attualmente individuati tassativamente dal decreto del 2011 e cioè: 1) gli addetti a lavori faticosi e pesanti di cui all'articolo 2 del decreto del ministero del lavoro del 19 Maggio 1999 (lavori in galleria, cava o miniera ecc.); 2) i lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» (alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso dlgs 67/2011); 3) i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo; 4) infine i lavoratori notturni con almeno 64 notti lavorate l'anno.
Bisogna però segnalare che, nel progetto del Governo, gli usuranti potranno utilizzare anche la quota 41 qualora più favorevole rispetto alla disciplina delle quote sopra esposta. In particolare potranno uscire al perfezionamento di 41 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica se hanno svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo, anche non continuativo, prima del 19° anno di età.
Lo schema seguente consente di avere un'idea dell'articolazione delle agevolazioni in arrivo tra lavori usuranti e lavoratori addetti alle mansioni difficoltose o rischiose.