Riforma Pensioni, Per i precoci arriva la Quota 41
Nell'agevolazione potrà entrare solo chi ha lavorato almeno 12 mesi effettivi prima del 19° anno di età e risulti disoccupato, invalido o impiegato in attività particolarmente gravose da almeno sei anni.
Occhio però alle condizioni. Per poter entrare nella cd. quota 41 il testo pubblicato prevede che il lavoratore rientri in una delle quattro seguenti categorie:
a) sia in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
b) assiste, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) abbia una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
d) sia un lavoratore dipendente all’interno delle professioni indicate in un allegato alla Legge di Bilancio che svolge da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative "per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo". Le professioni indicate in via generale nell'allegato sono undici in tutto (si veda la tavola sottostante) ma le specifiche attività lavorative che godranno dell'agevolazione dovranno essere, ulteriormente, individuate da un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (dunque entro il 1° marzo 2017).
A queste mansioni si aggiungono quelle già disciplinate dal Dlgs 67/2011 in materia di lavori usuranti (addetti alla linea di catena, impiegati in mansioni particolarmente faticose ai sensi dell'articolo 2 del Dm 19 maggio 1999, lavoratori notturni e conducenti di veicoli, addetti a pubblici servizi di trasporto, di capienza non inferiore a nove posti). Anche costoro, pertanto, potranno accedere alla pensione anticipata con 41 anni di contributi se hanno lavorato almeno 12 mesi effettivi prima del 19° anno di età.
La misura decollerà dal 1° maggio 2017
Altra novità riguarda la data di decorrenza del beneficio. La misura avrà effetto a partire dal 1° maggio 2017 e non dal 1° gennaio 2017, come si immaginava; il beneficio sarà riferito ai soli lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, cioè ai lavoratori che liquidano la pensione con le regole del sistema misto (con esclusione, pertanto, dei giovani lavoratori assicurati dopo il 1995). Il requisito contributivo dei 41 anni resta, inoltre, soggetto ai futuri adeguamenti alla speranza di vita, dunque, dal 2019 questo valore potrà salire ulteriormente in funzione degli adeguamenti ufficiali che saranno stabiliti con decreto del ministero del lavoro alla fine del prossimo anno.
Vincolo di Bilancio
Da segnalare la presenza di un vincolo di bilancio annuale per l'attuazione della misura: ove si verifichi uno scostamento tra domande presentate e risorse annualmente stanziate si prevede uno slittamento nella decorrenza del trattamento pensionistico "con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati [...] e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie".
Slitta il pagamento della buonouscita, stop al cumulo con i redditi da lavoro
Ancora da segnalare altre due limitazioni. Il pagamento del TFS, per i dipendenti pubblici che andranno in pensione l'agevolazione in questione, sarà erogato in base al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla pensione con le regole Fornero. Dunque con uno slittamento ulteriore rispetto alle regole attuali che già penalizzano l'erogazione della buonuscita. Inoltre a far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico "non sarà cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva di cui all’articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge n. 201 del 2011 e l’anzianità contributiva al momento del pensionamento". In sostanza, per semplificare, il lavoratore che esce con la quota 41 non potrà lavorare per un periodo oscillante da 10 mesi (per le donne) sino ad un anno e 10 mesi (per gli uomini) dopo il pensionamento.
Infine per raggiungere l'anzianità contributiva di 41 anni il lavoratore non potrà far valere le maggiorazioni contributive ad eccezione della disposizione prevista all’articolo 80 comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in favore dei lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con una invalidità superiore al 74%.
Le modalità di attuazione della novità dovranno essere comunque disciplinate dal citato Dpcm da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio. Il decreto dovrà indicare, oltre alle attività gravose, le procedure accertative delle condizioni per l’accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare a tali fini nonchè l’attività di monitoraggio delle risorse impiegate a tal fine.