Riscatto periodi senza contributi: effetti sulla pensione e diritto agli arretrati
Costituzione della rendita vitalizia in rapporto ai periodi con contribuzione omessa e prescritta: riflessi sul trattamento pensionistico e sulla relativa decorrenza.
L’art. 13 della L. 12.8.1962 n. 1338 offre la possibilità ai datori di lavoro di costituire una rendita vitalizia per i contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti omessi e caduti in prescrizione. La stessa facoltà è riconosciuta al lavoratore dipendente, che può sostituirsi al datore di lavoro. In seguito, la facoltà è stata riconosciuta, in linea di principio, a favore dei lavoratori la cui posizione previdenziale dipenda da un altro soggetto, quali i parasubordinati, collaboratori e coadiutori (C. Cost. sent. 18/1995).
La circolare Inps 29.5.2019 n.78 riepiloga i principi inderogabili della disciplina della costituzione di rendita vitalizia, esponendo i chiarimenti in merito alle regole in vigore, rispetto al calcolo dell’onere ed ai profili probatori relativi all’esistenza del rapporto di lavoro, alla sua durata ed alla retribuzione.
In buona sostanza, con tale strumento il lavoratore può sanare un vuoto contributivo causato dal mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro/ committente/ titolare e dal decorso della prescrizione.
La costituzione di rendita vitalizia rappresenta dunque il principale rimedio che il lavoratore può utilizzare per fare fronte al pregiudizio derivante dall’omissione contributiva, rappresentando una sorta di “reintegrazione specifica” (Cass. n. 6088/1981) che pone il lavoratore nella medesima posizione contributiva nel quale si sarebbe trovato se i versamenti fossero stati regolarmente effettuati dal datore di lavoro, o dal diverso soggetto responsabile dei versamenti stessi.
In parole semplici, esercitando questa particolare tipologia di riscatto, l’interessato può:
- anticipare la data del pensionamento, aumentando il requisito contributivo, cioè gli anni di contributi utili al diritto a pensione;
- ottenere un trattamento pensionistico più alto, grazie alla contribuzione aggiuntiva.
Bisogna però sottolineare che gli effetti ed il costo dell’operazione possono essere differenti, in base ai periodi considerati: il calcolo dell’onere di costituzione di rendita vitalizia avviene difatti col sistema della riserva matematica (art. 13 L. 1338/1962), nelle ipotesi in cui i periodi da recuperare rientrino nel sistema di calcolo retributivo, oppure col sistema percentuale (art. 2 co.5 D.lgs. 184/1997), qualora i periodi da recuperare rientrino nel sistema di calcolo.
Sistema della riserva matematica
In merito alla determinazione dell’onere relativo alla costituzione di rendita vitalizia, si applica il sistema della riserva matematica retributiva (art.13 della L. 1338/62), determinata in base alla retribuzione effettiva o convenzionale del periodo oggetto di costituzione di rendita vitalizia (circ. Inps 26.1.95 n. 24; circ. Inps 162/97; circ. Inps 24.6.93 n. 144; circ. Inps 23.2.93 n.50):
- relativamente ai periodi sino al 31/12/1995, per chi ha meno di 18 anni di contribuzione accreditata entro tale data;
- relativamente ai periodi sino al 31/12/2011, per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31/12/1995;
Col sistema della riserva matematica, l’onere del riscatto, nello specifico, si determina in questo modo:
- si calcola la pensione, o quota di pensione, con inclusione dei periodi da riscattare;
- si calcola poi la pensione, o quota di pensione, senza considerare i periodi da riscattare;
- si calcola la differenza tra i due importi;
- si moltiplica la differenza per il coefficiente di riserva matematica (che varia a seconda dell’età, del sesso e della categoria di appartenenza del soggetto, nonché della consistenza dell’intero periodo assicurato; per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, le tabelle contenenti i coefficienti si trovano allegate al DM 31.8.2007, per i lavoratori autonomi al DM 22.4.2008);
- si determina così il costo della costituzione di rendita vitalizia.
Esempio
Una donna di 67 anni, iscritta al FPLD (Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti), ha un’anzianità contributiva al 31.12.1992 (cd. Quota A di pensione) presso il fondo pari a 29 settimane. Deve recuperare i seguenti periodi non versati, le cui retribuzioni annue sono state accertate in giudizio: 10 maggio 1985 - 30 settembre 1996.
L’interessata inoltra all’Inps domanda di costituzione della rendita vitalizia in data 01 aprile 2024.
Posto che in relazione ai periodi dal 01.01.1996 si procederà al calcolo percentuale, in relazione alle quote da determinare con il sistema della riserva matematica si procede come segue:
- Occorre sviluppare una prima proiezione di calcolo, alla data del 01/04/2024, relativa alle quote contributive FPLD, senza considerare i periodi oggetto del riscatto.
- Settimane accreditate al 31.12.1992: 29
- Settimane accreditate dal 01.01.1993 al 31.12.1995: 0
- Totale pensione annua lorda Quota A senza costituzione rendita vitalizia: 53,88 euro
Dettaglio calcolo FPLD
Quota | Retribuzione Media Settimanale | Settimane | Ammontare |
A | € 92,90 | 29 | € 53,88 |
- Occorre poi sviluppare una seconda proiezione di calcolo, alla data del 01/04/2024, relativa alle quote contributive FPLD, considerando anche i periodi oggetto del riscatto, ossia con aggiunta delle annualità dal 10 maggio 1985 al 30 settembre 1996, sulla base della costituzione di rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/1962.
Situazione contributiva con inclusione dei periodi da recuperare:
- Settimane accreditate al 31.12.1992: 429
- Settimane accreditate dal 01.01.1993 al 31.12.1995: 156
- Totale pensione annua lorda Quote A e B con costituzione rendita vitalizia: 5.362,15 euro
Dettaglio calcolo FPLD Quote A e B con costituzione di rendita vitalizia
Quota | Retribuzione Media Settimanale | Settimane | Ammontare |
A | € 426,63 | 429 | € 3.660,45 |
B | € 545,42 | 156 | € 1.701,70 |
- Occorre poi calcolare la differenza annua determinata dall’accredito dei periodi relativi alla costituzione di rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/1962, ossia 5.362,15 euro– 53,88 euro= 5.308,27 euro
- Occorre infine applicare al risultato il coefficiente di riserva matematica al 01/04/2024, ossia alla data della domanda di costituzione della rendita vitalizia (nel caso di specie, individuato al DM 6.11.2007, sez. 3 VF: 16,8557)
- La quota retributiva dell’onere per la costituzione rendita vitalizia reversibile ex art. 13 L. 1338/1962 è dunque pari a 89.474,61 euro (5.308,27 euro x 16,8557)
Sistema contributivo o percentuale
Per determinare l’onere di costituzione di rendita vitalizia, relativamente ai periodi che si collocano dal 1996, o dal 2012 (per chi possiede oltre 18 anni di contributi al 31/12/1995), deve essere utilizzato il calcolo percentuale o contributivo (art.4 del DLgs. 184/97).
Nello specifico (art.2 del DLgs. 184/97):
- si deve applicare l’aliquota contributiva vigente nella gestione previdenziale di accredito (es. 33% in FPLD, relativamente all’anno 2024);
- al reddito imponibile (retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria) degli ultimi 12 mesi;
- si deve poi moltiplicare il risultato per gli anni da riscattare (per le annualità non intere, si deve rapportare l’imponibile a mese, o a settimana);
- si determina così l’onere di riscatto.
Esempio
Torniamo al caso della lavoratrice di 67 anni, iscritta al FPLD, che il 01.04.2024 inoltra domanda di costituzione di rendita vitalizia relativamente ai periodi dal10 Maggio 1985 al 30 Settembre 1996.
Considerando che l’interessata, includendo gli stessi periodi da riscattare, non possiede 18 anni di versamenti al 31.12.1995, relativamente ai periodi dal 01.01.1996 al 30.09.1996 dovrà utilizzare il sistema di calcolo percentuale.
In relazione alle quote da determinare con il sistema percentuale si procede come segue:
- si applica l’aliquota del 33%, aliquota di computo vigente nel 2024 presso il FPLD, al reddito imponibile accreditato negli ultimi 12 mesi: nel caso di specie, per semplicità, il reddito risulta già riproporzionato alle 41 settimane accreditate nel 1996 ed è pari a 10.944,59 euro;
- poiché si tratta di una retribuzione non relativa ai 12 mesi che precedono la data della domanda, la relativa contribuzione deve essere rivalutata sino al momento di effettuazione dell’operazione; il reddito rivalutato è pari a 21.146,30 euro;
- applicando l’aliquota contributiva al reddito, otteniamo la relativa contribuzione dovuta, pari a 6.978,28 euro (21.146,30 x 33%);
- il risultato, pari a 6.978,28 euro e corrispondente all’onere di riscatto- costituzione di rendita vitalizia, non deve essere rapportato a mese, o a settimana, in quanto già proporzionato, nel caso di specie, alle 41 settimane da riscattare.
Effetti sulla pensione
Per quanto riguarda gli effetti sulla pensione, riferendoci al caso preso ad esempio, abbiamo osservato, in relazione alle quote retributive, un incremento annuale di 5.308,27 euro.
Per ottenere l’importo relativo all’aumento della pensione, dovuto alla costituzione di rendita vitalizia, basta infatti calcolare la differenza tra il trattamento pensionistico comprensivo dei periodi da riscattare ed il trattamento pensionistico privo dei periodi omessi e prescritti.
Per quanto riguarda la piccola quota contributiva, considerando il montante pari ad 6.978,28 euro, che corrisponde all’onere di riscatto, e il coefficiente di trasformazione valido per i 67 anni di età (età dell’interessata al momento della domanda), pari a 5,723%, si ottiene l’aumento di 399,37 euro annui (6.978,28 x 5,723%).
Diritto agli arretrati
I notevoli effetti sulla pensione che può produrre la costituzione della rendita vitalizia non si limitano all’aumento dell’assegno: i contributi versati, riferiti a ogni effetto al periodo riscattato, possono infatti influire sul momento di maturazione dei requisiti per la pensione e, di conseguenza, anticiparne la decorrenza.
Nello specifico, se la rendita viene costituita:
- a favore di una persona già pensionata, integra immediatamente la pensione già in essere e può comportare una liquidazione anteriore della stessa (Circolare Inps 12/1996), con diritto ai relativi arretrati;
- a vantaggio di un lavoratore non ancora pensionato, i contributi versati a titolo di costituzione della rendita sono valutati a tutti gli effetti, sia per il diritto che per la misura della pensione: possono dunque anticipare l’accesso al trattamento di quiescenza e aumentarne l’importo stimato.
Noemi Secci
Iscritta all’albo dei Consulenti del lavoro dal 18 gennaio 2013 è titolare dello Studio Secci.
Esperta in materia di previdenza, ha maturato una lunga esperienza nella consulenza pensionistica, con specifico riferimento alla valutazione del diritto alle prestazioni previdenziali ed al calcolo dei relativi importi.
Partecipa in qualità di relatrice a webinar, corsi e convegni in materia di pensioni.