Salva la pensione per il personale sanitario impiegato nel contrasto al COVID
L'Inps attenua gli effetti dell'articolo 3-bis della legge n. 29/2021 in merito alla sospensione della pensione per il personale sanitario che accetta incarichi retribuiti per la campagna di contrasto al COVID-19. Ma resta un guazzabuglio normativo dovuto a norme incoerenti tra loro.
Incarichi conferiti al personale con trattamento di vecchiaia
La prima regola riguarda gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 3-bis del dl n. 2/2021. La disposizione in argomento consente, infatti, alle aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. In deroga alla disciplina generale, che consente la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, l’ultimo periodo del medesimo articolo ha stabilito che il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito viene sospeso.
Nel tentativo di ridimensionarne gli effetti l'INPS spiega che è riguardato da essa esclusivamente il personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia (ancorché in regime di cumulo dei periodi assicurativi) ai quali dal 13 marzo 2021 siano stati conferiti i predetti incarichi. Non riguarda, pertanto, né i soggetti titolari di altri trattamenti pensionistici (es. quota 100, pensione anticipata, pensione di anzianità eccetera) né soprattutto i soggetti che abbiano accettato un incarico di lavoro autonomo o co.co.co ai sensi dell'articolo 2-bis del dl n. 18/2020 oppure i medici assunti a tempo determinato in somministrazione per lo svolgimento delle vaccinazioni ai sensi dell'articolo 1, co. 461 della legge n. 178/2020 (di cui appresso si dirà). Ciò in quanto l'articolo 3-bis del dl n. 2/2021 è residuale e soccorre solo nelle ipotesi in cui non sia possibile applicare le altre disposizioni di legge.
Incarichi di lavoro autonomo o co.co.co
La seconda ipotesi riguarda gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 2-bis del dl n. 18/2020. Questa disposizione per fare fronte all’emergenza da COVID-19, ha previsto, a decorrere dal 30 aprile 2020, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. Agli incarichi in questione non si applica l’incumulabilità tra i relativi redditi e il trattamento pensionistico c.d. "Quota 100". Originariamente la norma era valida per gli incarichi di durata non superiore a sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza (Circ. Inps 74/2020).
Per effetto dell'articolo 1, co. 423 della legge n. 178/2020, gli incarichi possono proseguire nell’anno 2021, anche mediante proroga, e non oltre il 31 dicembre 2021. Fino a tale data, pertanto, i relativi redditi percepiti continuano a essere cumulabili con il trattamento pensionistico c.d. quota 100 (oltre che con le altre tipologie di pensione, già cumulabili ai sensi della normativa generale). L'incumulabilità reddito/pensione resiste solo per il trattamento previdenziale dei lavoratori precoci (41 anni di contributi) nonché per l'Ape sociale.
Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 gli interessati devono comunicare all'INPS di avere ripreso o proseguito l’attività lavorativa in forma autonoma.
Vaccinatori
La terza regola riguarda medici, infermieri e assistenti sanitari assunti con contratto a tempo determinato in somministrazione, per concorrere allo svolgimento dell’attività di profilassi vaccinale alla popolazione ai sensi dell'articolo 1, co. 461 della legge n. 178/2020. In tal caso il reddito è cumulabile con tutte le prestazioni previdenziali ad eccezione della quota 100, della pensione per i lavoratori precoci e dell'ape sociale. Ciò in quanto, spiega l'INPS, l'articolo 1, co. 461 della legge n. 178/2020 non prevede deroghe alla disciplina di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro dipendente.
Invalidità
Restano fermi, per tutte le ipotesi, i limiti alla cumulabilità previsti per i titolari di pensioni di inabilità/invalidità previdenziale.
Probabilmente il legislatore avrebbe fatto meglio a fissare un criterio unitario valido per tutti gli incarichi.
Documenti: Circolare Inps n. 70/2021