Tfs, l'inps detta le nuove regole per il pagamento
L'istituto di previdenza con la circolare Inps 73/2014 ha specificato i nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio/rapporto previsti dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).
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La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha infatti esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50mila euro; ha, inoltre, innalzato a dodici mesi il termine di pagamento delle prestazioni per le cessazioni dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio.
Nello specifico in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000 la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).
L'istituto precisa che i trattamenti, per i soggetti in questione, vengono liquidati entro 105 giorni per i decessi e le inabilità, dopo 24-27 mesi per le dimissioni volontarie, 12/15 mesi in tutti gli altri casi.
Per i dipendenti che invece cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:
- in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.
In favore di tali soggetti peraltro restano confermati termini di pagamento piu' brevi (105 giorni per l'inabilità e 6 mesi per gli altri casi). Per fruire dei termini anticipati con riferimento al regime sperimentale donna l'Inps precisa tuttavia che il perfezionamento del requisito anagrafico (57 anni 3 mesi) e contributivo (35 anni) non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione se non si verifica anche la cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda i prepensionamenti che le pubbliche amministrazioni possono attivare in forza del Dl 95/2012 e della circolare della Funzione Pubblica 4/2014, per le posizioni dichiarate in soprannumero o in eccedenza, i lavoratori possono continuare ad accedere alla pensione con i vecchi requisiti a condizione che perfezionino la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016. In tal caso però il termine di pagamento del trattamento di fine servizio/rapporto non decorrerà dalla data di cessazione dal servizio secondo le regole vigenti prima del decreto legge 201/2011, ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dalla Riforma Fornero con un posticipo che potrà anche superare i 5 anni.