Contratto Sanità 2019-2021, Quali sono le voci utili ai fini TFS e TFR
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo l’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 relativo al personale del comparto sanità. Nella base pensionabile entra, tra l'altro, l'indennità di specificità infermieristica e l'indennità tutela del malato e promozione della salute ove spettante.
Aggiornate dall’Inps le voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini del TFS/TFR del personale del comparto sanità. Lo rende noto lo stesso Istituto di Previdenza nella Circolare n. 84/2023 a seguito dell’entrata in vigore del CCNL 2019-2021 che, come noto, ha riclassificato il personale in cinque aree professionali attribuendo specifici incarichi ed indennità.
CCNL 2019-2021
Il riquadramento, come noto, prevede cinque aree professionali:
- Area del personale di supporto;
- Area degli operatori;
- Area degli assistenti;
- Area dei professionisti della salute e dei funzionari;
- Area del personale di elevata qualificazione
In ciascuna area sono previsti i seguenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico, professionale.
Struttura della retribuzione
Con la riclassificazione ha avuto riflessi anche sulla retribuzione. E’ stata introdotta una indennità di posizione (Art. 26 CCNL) per il personale nell’area di elevata qualificazione con incarico di posizione, e l’indennità di funzione (Art. 33 e 33 CCNL) per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari e per quello inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell’area degli assistenti e nell’area degli operatori. In tutte le aree ad eccezione del personale di elevata qualificazione è corrisposto un differenziale economico di professionalità scaturente dalla differenza del tabellare con la nuova area di inquadramento. Inoltre dal 1° gennaio 2021 è stata introdotta:
- Una indennità a tutela del malato e promozione della salute (Art. 105 CCNL) da erogarsi per 12 mensilità al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari;
- Una indennità di specificità infermieristica (Art. 104 CCNL) da erogarsi per 12 mensilità al personale infermieristico.
Valutabilità ai fini pensionistici
Tutti questi nuovi emolumenti sono parte del trattamento fondamentale e, pertanto, concorrono alla definizione sia della prima quota di pensione (quota a) che della seconda quota di pensione (quota b) oltre che della terza quota di pensione (quota c). Fanno parte, invece, dell’accessorio, e quindi non rilevano ai fini della prima quota di pensione, le indennità correlate alle condizioni di lavoro (es. indennità di turno e servizio notturno, indennità di bilinguismo, indennità di polizia giudiziaria), premi correlati alla performance organizzativa o individuale, la pronta disponibilità, compensi per lavoro straordinario, la parte variabile dell’indennità di posizione e di funzione.
Buonuscita
Ai fini del TFS, spiega l’Inps, occorre distinguere a seconda se trattasi del personale delle Aree di supporto, degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari o dell’Area di elevata qualificazione.
Nella prima ipotesi rilevano ai fini contributivi e utili ai fini della determinazione della misura del TFS le seguenti voci:
- trattamento economico costituito da stipendio tabellare, valore comune della ex indennità di qualificazione professionale e fasce retributive di cui alla tabella B allegata al CCNL (valori per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità); dal 1° dicembre 2022 a seguito del conglobamento dell’elemento perequativo i valori sono quelli indicati nella tabella C allegata al CCNL (valori per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità). Dal 1° gennaio 2023, data di applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale, gli stipendi tabellari corrispondenti alle nuove Aree di inquadramento sono indicati nella tabella D allegata al CCNL (valori per 12 mensilità cui aggiungere la tredicesima mensilità);
- indennità di funzione per gli incarichi professionali di base per il personale dell’Area dei professionisti della salute e dei funzionari (art. 31, comma 1, lett. a), e art. 32, comma 8, del CCNL), di misura pari a 858,46 euro e corrispondente all’ex indennità di qualificazione professionale, cui aggiungere la tredicesima mensilità;
- indennità di qualificazione professionale per il personale dell’area degli assistenti, dell’area degli operatori e dell’area del personale di supporto di cui alla tabella K allegata al CCNL;
- indennità di funzione - parte fissa - per il personale dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari da corrispondere nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento, se già spettante a esaurimento ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018 (ex indennità di coordinamento - parte fissa), nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
- differenziale economico di professionalità (utile per la tredicesima mensilità);
- assegno ad personam riassorbibile con l’acquisizione del differenziale economico di professionalità successivo, eventualmente spettante in caso di progressione tra un’area e quella immediatamente superiore (art. 20, comma 4, del CCNL), utile per la tredicesima mensilità;
- indennità di coordinamento, a esaurimento, di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018, nella misura annua lorda di 1.549,37 euro cui aggiungere la tredicesima mensilità;
Per il personale dell’Area di elevata qualificazione rileva invece:
- stipendio tabellare in un importo annuo lordo complessivo pari a 32.307,70 euro cui aggiungere la tredicesima mensilità per un totale di 35.000,00 euro (art. 100 del CCNL)
- indennità di posizione di parte fissa nei limiti del valore dell’indennità di coordinamento, ad esaurimento, se già spettante, di cui all’articolo 21, commi 1 e 2, del CCNL del Comparto Sanità del 21 maggio 2018 per il triennio 2016-2018 (ex indennità di coordinamento-parte fissa), nella misura annua lorda, di 1.549,37 euro a cui aggiungere la tredicesima mensilità;
- retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita (utile per la tredicesima mensilità);
- indennità professionale specifica, di cui alla tabella J allegata al CCNL (utile per 12 mensilità);
- indennità di specificità infermieristica di cui alla tabella H allegata al CCNL, ove spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità);
- indennità tutela del malato e promozione della salute di cui alla tabella I allegata al CCNL, ove spettante, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (utile per 12 mensilità).
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili:
- assegni ad personam;
- indennità di funzione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell’incarico per il personale delle Aree degli operatori, degli assistenti e dei professionisti della salute e dei funzionari;
- indennità di posizione - parte fissa e variabile - quale valore complessivo dell’incarico per il personale dell’Area di elevata qualificazione.
Documenti: Circolare Inps 84/2023