Dipendenti Pubblici, la prescrizione dei contributi slitta al 2020
I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo il parere favorevole del Ministero del lavoro. Accolte le richieste delle Pa e dei sindacati per disporre di più tempo per sistemare i conti assicurativi.
La questione riguarda, come noto, le indicazioni fornite nella Circolare Inps numero dello scorso 169 del 15 Novembre 2017 nella quale - a seguito dell'assorbimento delle gestioni pubbliche - l'Istituto ha esteso anche al regime del pubblico impiego la normativa in merito alla prescrizione quinquennale dei contributi già vigente per i dipendenti del settore privato (qui i dettagli). La novella sarebbe dovuta entrare in vigore il prossimo 1° gennaio 2019 ma numerose Amministrazioni statali ed Enti pubblici, nonché le Confederazioni sindacali e i Patronati, hanno richiesto il differimento del termine per consentire ai datori di lavoro il completamento delle operazioni di verifica e l’aggiornamento dei conti assicurativi dei lavoratori, a tutela dei diritti di quest’ultimi, senza incorrere nei maggiori oneri connessi alla prescrizione contributiva. Ebbene l'Istituto, dopo aver acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro, tenuto conto delle istanze dei diversi portatori di interessi e al fine di evitare massive segnalazioni determinate dal mancato completamento delle attività di aggiornamento dei conti assicurativi da parte dei datori di lavoro, ha posticipato di un anno, al 1° gennaio 2020, l'entrata in vigore della novella.
Le conseguenze
Appare utile ricordare che il cambio di regime prescrizionale per i dipendenti pubblici comporta più problemi per le Pa che non per i lavoratori, a differenza di quanto talvolta riportato dalla stampa. Infatti, quand'anche i periodi contributivi risultassero prescritti sarebbe onere del datore di lavoro - cioè l'amministrazione pubblica - a dover regolarizzare la posizione assicurativa tramite il versamento della rendita vitalizia. L’unica eccezione è costituita dai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa Pensioni Insegnanti (CPI), ovvero gli insegnanti delle scuole primarie paritarie (pubbliche e private), gli insegnanti degli asili eretti in enti morali e delle scuole dell'infanzia comunali. Per questi lavoratori, nell’ipotesi di prescrizione dei contributi, il datore di lavoro pubblico può sostenere l’onere della rendita vitalizia ma nel caso in cui non vi provveda, il lavoratore dovrà pagare tale onere per vedersi valorizzato il periodo sulla posizione assicurativa.
In definitiva a seguito dello slittamento di un anno le PA avranno tempo sino al 31 dicembre 2019 per regolarizzare i versamenti mancanti; dopo tale data la Pa sarà, invece, obbligata a sostenere l’onere del trattamento di quiescenza, riferito a periodi di servizio per i quali è intervenuta la prescrizione (salvo il caso specifico degli assicurati presso la CPI).
Documenti: Circolare Inps 117/2018