Dirigenti Enti Locali, Disco Verde al contratto 2016-2018
In Gazzetta Ufficiale il contratto per il personale dirigente delle regioni e delle autonomie locali dopo la firma lo scorso 17 dicembre.
Il nuovo testo contrattuale riconosce incrementi a regime del 3,48%, distribuiti in modo equilibrato per la rivalutazione della parte fissa della retribuzione e delle risorse utilizzate in sede locale per la remunerazione delle condizioni di lavoro, dei risultati raggiunti e degli incarichi dirigenziali. In tale ambito, è stata operata una rivalutazione degli stipendi tabellari a regime di 125 Euro mese per tredici mensilità a cui si aggiungono gli ulteriori incrementi che hanno interessato la parte accessoria del salario.
Dirigenti
Nello specifico per i dirigenti delle Regioni ed Enti locali e per dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale il nuovo CCNL aumenta a regime dal 1.1.2018 il tabellare in misura pari a 125 lordi mensili per 13 mensilità con assorbimento dal 1.1.2021 della vacanza contrattuale per un totale annuo di 45.260,77€ (per 13 mensilità). Per i dirigenti delle Regioni e degli Enti locali la retribuzione di posizione cresce dal 1.1.2018 di 409,5€ annui lordi da dividere per 13 mensilità oscillando, pertanto, da un valore minimo di € 11.942,67 ad un massimo di € 45.512,37.
Dirigenti PTA
Per i dirigenti professionali, tecnici ed amministrativi, si prevede l'aggiornamento della retribuzione minima unificata dal 1.1.2018 ed il suo successivo assorbimento dal 1.1.2021 nella retribuzione di posizione composta da una quota fissa e da una variabile correlata a ciascuna delle seguenti categorie d'incarico: a) direzione di struttura complessa; b) incarico di direzione di struttura semplice, anche a valenza dipartimentale o distrettuale; c) incarico di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivo, di verifica e di controllo. In ogni caso la retribuzione di posizione complessiva non può eccedere i 50mila euro annui per l'ipotesi sub a) e 42 mila euro per le ipotesi sub b) e c). Valori da considerare per 13 mensilità. Infine a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall’anno successivo il valore annuo lordo per tredici mensilità dell’indennità per tutti gli incarichi di direzione di struttura complessa, viene stabilito in € 10.218,00.
Segretari comunali
Per i segretari comunali e provinciali il nuovo CCNL prevede un aumento del tabellare a regime dal 1.1.2018 di 125 euro lordi mensili per le fasce A e B e 100 euro per la fascia C con assorbimento dal 1.1.2021 dell'indennità di vacanza contrattuale. Pertanto il lordo annuo dal 1.1.2021 sale a 41.779,17€ per la fascia A e B e a 33.423,31€ per la fascia C (per 12 mensilità a cui aggiungere la 13^). Per quanto riguarda la retribuzione di posizione in fascia A) l'importo è fissato in 41mila euro per i segretari con incarichi negli enti metropolitani; a 33.900 euro per gli incarichi in enti oltre i 250mila abitanti, in comuni capoluogo di provincia, in amministrazioni provinciali; a 22.400 euro per incarichi in enti sino a 250mila abitanti. In fascia B) i valori della retribuzione di posizione sono di 16mila euro per gli incarichi in enti superiori a 10mila abitanti e sino a 65mila; 8.230 euro per incarichi in enti tra 3mila e 10mila abitanti; infine in fascia C) in valore della retribuzione di posizione è di 7.750 euro (incarichi in enti sino a 3mila abitanti). Qui l'importo della retribuzione della posizione è comprensivo della 13^ mensilità.
Effetti sulle pensioni
Come si può intuire l'aggiornamento delle retribuzioni avrà effetti positivi anche sulla determinazione della misura della pensione. L'effetto riguarderà non solo coloro che hanno cessato il rapporto di impiego dal 1° gennaio 2021, data dalla quale si fanno sentire tutti gli aumenti retributivi, ma anche il personale andato in pensione tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2018. Questo personale, come accaduto con i precedenti rinnovi, si trascinerà in pensione l'intero aumento del tabellare riconosciuto a regime dal rinnovo contrattuale alle singole scadenze temporali e negli importi previsti per ciascun scaglionamento. Per quanto riguarda, invece, il trattamento di previdenza (cioè il TFS o il TFR a seconda dei casi), l’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considereranno solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Significa cioè che sarà valida la retribuzione, comprensiva degli aumenti contrattuali, in vigore alla data di cessazione del rapporto.
Documenti: Il testo del CCNL 2016-2018