Disabili, Nelle PA il collocamento obbligatorio può avvenire senza concorso
In caso di inerzia della Pa sul rispetto della legge 68/1999. I chiarimenti in un documento dell'Anpal dopo la riforma della pubblica amministrazione targata Madia.
Le innovazioni della Riforma Madia
Al pari del settore privato, anche le pubbliche amministrazioni sono tenute al rispetto della legge 68/1999 in materia di assunzione obbligatoria dei disabili e al rispetto della relativa quota di riserva fissata per legge nelle seguenti misure: 1 lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti; 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti; 7% dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti. Per rafforzare il rispetto dell'obbligo di assunzioni dei disabili il dlgs n. 75/2017 ha introdotto l’art. 39-quater al dlgs n. 165/2001, che prevede due adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche: a) l’invio di un prospetto informativo annuale; b) l’invio della comunicazione di copertura.
Il primo obbligo consiste nell’invio di un prospetto annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento alla situazione occupazionale al 31 dicembre precedente. Come noto mentre le aziende non devono inviare il prospetto se, nell’anno precedente, non ci sono stati mutamenti di occupazione, le amministrazioni pubbliche invece devono sempre trasmettere il prospetto a prescindere, cioè, dalla modifica della situazione occupazionale. Poiché il termine per l’invio del prospetto del 2017 è scaduto (il 28 febbraio, perché prorogato), la circolare fissa la nuova scadenza al 15 settembre 2018, assumendo comunque a riferimento, per l'indicazione dei dati e delle informazioni richieste, la situazione occupazionale al 31 dicembre 2017.
Il secondo obbligo scatta nel momento in cui dal prospetto annuale risulti la scopertura la cd. quota di riserva. La comunicazione va fatta entro 60 giorni (quindi entro il 1° marzo di ogni anno) tramite una nuova procedura telematica disponibile dal 23 luglio 2018 sul portale del Ministero del Lavoro. Le Pa che hanno scoperture per il 2017 devono fare la comunicazione entro il 15 settembre 2018. Nella comunicazione di copertura le Pa dovranno indicare tempi e modalità di copertura della quota di riserva che potrà avvenire - nel caso di qualifiche basse, per le quali cioè è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo - tramite richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento al Cpi oppure tramite convenzione ex art. 11 della legge 68/1999, oppure - per il reclutamento delle qualifiche e dei profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola dell'obbligo (c.d. qualifiche alte) - tramite bando di concorso.
Quando scatta l'assunzione automatica
Il documento ministeriale precisa, infine, che in caso di mancata osservanza delle nuove norme o di mancato rispetto dei tempi da parte delle amministrazioni pubbliche, i centri per l’impiego potranno sostituirsi alle amministrazioni inadempienti avviando d'ufficio il collocamento obbligatorio dei disabili nell'amministrazione. Nello specifico ciò avverrà nei confronti degli enti che: 1) non hanno inviato il prospetto informativo; 2) hanno inviato il prospetto informativo con scopertura delle quote di riserva ma non hanno inviato la successiva comunicazione; 3) hanno inviato prospetto informativo e comunicazione, ma non hanno rispettato i tempi per la copertura della quota di riserva.
In tutti i casi, prima di procedere all’automatica assunzione, il centro per l’impiego inviterà la Pa ad adempiere, dando tempo 30 giorni. In mancanza di tale comunicazione da parte dell’amministrazione, i servizi per il collocamento mirato provvederanno ad avviare numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico dando comunicazione delle inadempienze al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.