Militari, salva la pensione privilegiata e l'equo indennizzo del Comparto Difesa
La riforma Fornero ha confermato l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico.
L'equo indennizzo e la pensione privilegiata sono comunque rimasti in vigore nei confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico.
In particolare la pensione di privilegio spetta ai militari che riportino infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, ascrivibili ad una delle categorie previste dalla Tab. A annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (Dpr 915/78). Il diritto alla pensione di privilegio è imprescrittibile anche se la legge impone, a pena di decadenza, che gli interessati presentino domanda, durante il servizio o entro i cinque anni dal congedo o dal collocamento a riposo, per l’accertamento che l'infermità sia dipesa da causa di servizio (art. 169 d.P.R. 1092/73). Se l’invalidità sia derivata da parkinsonismo, il termine è decennale.
Sul punto si ricorda che la Consulta, con la recente sentenza 323/08, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 169 del d.P.R. 1092/73 “nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa”.
Per quanto riguarda l’equo indennizzo, si tratta di un beneficio economico di natura risarcitoria, una tantum, che viene corrisposto al dipendente che abbia perso la propria integrità fisica per causa di servizio ascrivibile ad una delle categorie della Tab. A e B annesse al d.P.R. 915/78. L'indennità può essere corrisposta a prescindere dall’eventuale contemporanea o successiva concessione della pensione privilegiata per la stessa infermità menomante. La domanda volta a conseguire il beneficio deve essere presentata non oltre il termine di sei mesi, a decorrere dalla data di notifica o di comunicazione del provvedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità o lesione da causa di servizio.
La Salvaguardia per i dipendenti civili. Anche se questi istituti sono stati aboliti dalla legge 214/2011, nei confronti dei dipendenti civili dello stato cessati dal servizio prima del 6 dicembre 2011 c'è una specifica salvaguardia. Per effetto delle recenti Sentenze della Corte Costituzionale 43/2015 e 323/08 se la malattia si manifesta o si evidenzia successivamente alla data di cessazione dal servizio, gli interessati possono comunque continuare a produrre la domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell’ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato. Inoltre, nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento, per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività lavorativa non sussiste alcun termine (cfr: Circolare Inps 37/2012).
La normativa previgente continua ad esplicare i suoi effetti anche con riferimento ai procedimenti di riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre 2011 e nelle ipotesi di procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.