Pensioni, Ampliati i termini di prescrizione per i dipendenti pubblici
Sino al 31 dicembre 2022 le amministrazioni pubbliche potranno sanare le omissioni contributive prescritte, cioè anteriori al 31 dicembre 2017. Il beneficio esteso non solo ai suburdinati ma anche ai collaboratori coordinati e continuativi. La novella è contenuta nel decreto legge cd. milleproroghe.
Sino al 31 dicembre 2022 le eventuali omissioni contributive riferite a periodi antecedenti il 31 dicembre 2017 (anziché al 31 dicembre 2015) non cadranno in prescrizione e, pertanto, le amministrazioni potranno continuare a regolarizzare gli estratti conto contributivi dei propri dipendenti e/o collaboratori iscritti alla gestione separata dell'INPS. Lo prevede l'articolo 9, co. 3 del Dl n. 228/2021 (cd. decreto legge milleproroghe) con il quale il legislatore torna nuovamente sulla materia dopo diversi interventi degli anni scorsi.
Prescrizione
Come noto, l'articolo 3, co. 9-10 della L. 335/1995, dispone che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate decorsi 5 anni. La misura è stata estesa anche ai lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche con la Circolare Inps 169/2017 applicando una sorta di sanatoria per tutti i periodi temporali ricadenti entro il 31 dicembre 2015.
Per questi periodi l'articolo 11, co. 5 del dl n. 162/2019 (qui ulteriori dettagli) ha previsto la possibilità per le Pa di versare la contribuzione omessa (sia fini previdenziali che del TFS/TFR) entro il 31 dicembre 2022 senza incappare nella prescrizione e, quindi, senza bisogno di ricorrere alla costituzione della rendita vitalizia per recuperare ai fini pensionistici il periodo prescritto dei propri dipendenti (operazione che, peraltro, sarebbe nella maggior parte dei casi a carico della stessa Pa).
Sanatoria sino al 31 dicembre 2017
Ebbene il decreto legge milleproroghe ricomprende nella sanatoria non solo le omissioni occorse entro il 31 dicembre 2015 ma anche quelle intervenute sino al 31 dicembre 2017. In assenza della modifica, infatti, l'omessa contribuzione del 2015 si sarebbe prescritta il 1° gennaio 2023 mentre quella degli anni 2016 e 2017 sarebbe già prescritta al 1° gennaio 2021 e al 1° gennaio 2022 per l'ordinaria prescrizione quinquennale. Con la modifica si allinea, pertanto, il periodo transitorio facendo combaciare i termini di prescrizione al 1° gennaio 2023 della contribuzione scaduta al 31 dicembre 2017 con quella successiva.
Anche per i collaboratori
La tutela, peraltro, viene estesa (sinora era esclusa) anche alla contribuzione dovuta alla gestione separata dell'INPS per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Sino al 31 dicembre 2022, pertanto, le pubbliche amministrazioni committenti potranno inviare le denunce contributive ed effettuare i versamenti contributivi ai propri collaboratori ancorché i termini siano ormai prescritti. Le Pa potranno effettuare la regolarizzazione spontaneamente (tramite controllo diretto) oppure su denuncia del singolo prestatore normalizzando così la posizione contributiva e aggiornando l'estratto conto del collaboratore. Molti collaboratori, infatti, hanno riscontrato numerose lacune anche sui periodi di contribuzione afferenti alla gestione separata.
Niente sanzioni civili
Una norma di chiusura precisa, infine, che sulle somme oggetto delle predette regolarizzazioni non sono dovute le sanzioni civili per l'omesso versamento dei contributi (somme che sarebbero state a carico delle pubbliche amministrazioni).