Pensioni, il governo aumenta la stretta sugli statali
In commissione Affari costituzionali della Camera, dove il decreto Madia è in discussione, sono stati approvati quattro emendamenti all’articolo 6 con il quale il governo aveva deciso una prima stretta alle consulenze e agli incarichi affidati dalla pubblica amministrazione ai pensionati. Kamsin Con la modifica il divieto, innanzitutto, viene esteso anche agli enti e alle società controllate dallo Stato e dagli enti locali ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali (i sindaci e i presidenti delle Regioni potranno continuare a scegliere i loro assessori tra pensionati). La scure invece calerà pesantemente sulle partecipate dello Stato, da Eni a Enel, da Poste alla Cassa Depositi e Prestiti fino alle Ferrovie, dove non potranno più essere assegnate consulenze, ma anche incarichi dirigenziali o direttivi, a persone che percepiscono una pensione pubblica o privata che sia. Non solo. Con le modifiche approvate in commissione, anche quelli a titolo gratuito, che le norme iniziali del governo consentivano, non potranno avere una durata superiore ad un anno e non saranno rinnovabili. Inoltre il divieto di far lavorare i pensionati sarà esteso anche agli organi costituzionali, dalla Camera, al Senato, fino alla Presidenza della Repubblica passando per la Corte Costituzionale.
Il divieto di incarichi ai pensionati - L’articolo 6 del dl 90/2014, nella versione attualmente in vigore, prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di studio e di consulenza, né incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti già lavoratori pubblici e privati collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.
Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del dl 90/2014 e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.
La disposizione modifica l’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012, il quale ha vietato alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti in quiescenza già appartenenti ai ruoli, che abbiano svolto nell'ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti, ampliando in modo rilevante sia l’ambito soggettivo (tutti i soggetti in quiescenza), sia l’ambito oggettivo (divieto esteso al conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni).
Zedde