Riforma Pensioni, nelle Pa pensione forzata a 62 anni
Tra le tante modifiche in materia previdenziale che saranno in discussione da oggi alla Camera c'è anche da segnalare l'intervento che riscrive il comma 5 dell'articolo 1 del Dl 90/2014 riguardante l’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. Kamsin Come si ricorderà, con il decreto legge 90/2014 il governo aveva concesso la facoltà, intervenendo sul Dl 112/2008, alle Pa di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti che avevano maturato la massima anzianità contributiva, cioè i requisiti per la pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2012 (42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne). Pensioni Oggi aveva peraltro anticipato come tale istituto, pur nel silenzio del provvedimento, potesse essere attivato solo a condizione che il lavoratore non fosse soggetto alla penalizzazione (cfr Circolare della Funzione Pubblica 2/2012). Tra l'altro la modifica governativa aveva ricompreso anche il personale delle autorità indipendenti e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa che in precedenza erano rimasti fuori.
Ora, con le modifiche in Commissione che hanno riscritto l'emendamento, viene messo nero su bianco che la risoluzione può essere esercitata dalla Pa con un preavviso di sei mesi attraverso" una decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi", e a condizione che il dipendente non sia interessato dalla penalizzazione (o meglio "non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo alla riduzione percentuale del trattamento previdenziale").
La precisazione dunque conferma quanto indicato da Pensioni Oggi ed indica che il lavoratore deve aver raggiunto almeno i 62 anni affinchè la risoluzione possa avere efficacia (mentre appare non esercitabile qualora il soggetto sia un "precoce" ossia sterilizzi la penalizzazione sino al 2017 pur non avendo perfezionato i 62 anni ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011).
Quanto all'ambito oggettivo le modifiche precisano che l'istituto è applicabile al personale dirigenziale e ai dipendenti reintegrati in servizio dopo una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 mentre non è applicabile al personale di magistratura. La risoluzione potrà avvenire invece non prima dei 65 anni nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari. L'istituto continua a non trovare immediata applicazione nei comparti sicurezza, difesa ed esteri.
Zedde