Statali, Cessione semplificata per il trattamento di fine servizio
Se la cessione è preceduta dalla richiesta della quantificazione dell'importo del TFS spettante non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione del contratto di cessione.
Come noto l'articolo 2, comma 49 del decreto legge 225/2010 convertito con legge 10/2011 consente ai lavoratori del pubblico impiego la cessione, in tutto o in parte, dei trattamenti di buonuscita spettanti nel periodo intercorrente tra la cessazione del rapporto di lavoro e previdenziale e la loro effettiva e completa erogazione. Alla cessione del TFS si ricorre generalmente per ripagare un prestito o un mutuo concesso al lavoratore da un intermediario finanziario. Per effettuare la cessione è necessario tuttavia che venga prodotta dall'Inps, normalmente prima della notifica del contratto di cessione, una richiesta per quantificare l'importo cedibile che ha lo scopo di certificare l'importo netto del TFS cedibile detratti gli eventuali debiti fiscali che l'interessato abbia nei confronti dell'istituto o di altre amministrazioni dello stato per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione da parte di Equitalia.
Questa richiesta, ricorda l'Inps deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, attraverso uno dei seguenti canali: 1) WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto; 2) Contact center integrato; 3) Patronati – attraverso i servizi telematici forniti dagli stessi. Poiché l’invio della domanda di quantificazione fatta attraverso uno dei tre strumenti sopra elencati avviene previa identificazione dell’utente interessato, che deve essere il beneficiario del TFS o di quota di esso, non sarà più necessaria l’autenticazione della sottoscrizione del contratto di cessione; diversamente, tale autenticazione resterà obbligatoria nel caso in cui il contratto di cessione venga notificato alla sede Inps competente per territorio senza essere stato preceduto da una istanza di quantificazione.
Si ricorda che la quantificazione ha una validità di 15 giorni lavorativi, decorsi i quali, ai fini della cessione, l'interessato dovrà richiedere all'Istituto il rilascio di una nuova certificazione attestante l'importo del TFS cedibile. Se il contratto di cessione del credito viene notificato dopo questo periodo di validità e siano nel frattempo e prima della notifica della cessione, mutate le condizioni in base alle quali era stata certificato il TFS cedibile, l'Inps è tenuta a comunicare sia all'interessato che al cessionario, che deve essere richiesta una nuova certificazione del TFS cedibile e che, qualora l'importo abbia subito una riduzione rispetto a quanto in precedenza attestato, il contratto di cessione dovrà essere modificato.
La cessione del TFS può avvenire anche dopo che l'interessato abbia ricevuto il pagamento della prima o della seconda rata: in tal caso questi dovrà comunque chiedere all'Istituto la certificazione del residuo credito cedibile. Da segnalare che possono essere cessionari del TFS non solo le banche e gli intermediari finanziari già accreditati presso l'Inps, ma anche soggetti non accreditati, nonché le persone giuridiche e le persone fisiche.