Statali, il prelievo del 2,50% sul TFR è illegittimo e deve essere restituito
Secondo i giudici è illegittimo prelevare il 2,5% dell'80% dello stipendio per il personale dipendente nelle pubbliche amministrazioni in regime di TFR.
Kamsin La ritenuta del 2,5% sullo stipendio dei dipendenti pubblici in regime di TFR è illegittima perchè deve essere posta a carico dello Stato-Datore di Lavoro, al pari di quanto avviene nel settore privato. Lo stabilisce una sentenza del tribunale del Lavoro di Salerno sulla base di un ricorso presentato dall'Anief. Dopo i tribunali di Treviso, Reggio Calabria e Roma, anche quello di Salerno si pronuncia quindi in modo positivo sulla richiesta di un insegnante che ha chiesto la restituzione della trattenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di Tfr sullo stipendio.
La questione. Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato dalla dipendente del Miur perché la sua retribuzione era stata assoggetta ad una trattenuta in busta paga pari al 2,5% sull'80% della retribuzione a titolo di Tfr. Una decurtazione andata avanti, nel caso dell'insegnante salernitana, per cinque anni e fino al momento della pronuncia del giudice. Il giudice ha reputato che il trattamento di fine rapporto è una retribuzione differita posta a carico del datore di lavoro, come del resto avviene per tutti i dipendenti privati in base al D.P.C.M. del 20/12/1999: pertanto, non può concorrere a formare un’aliquota a carico del dipendente, ma è ad esclusivo appannaggio datore di lavoro.
La questione potenzialmente però interessa tutti i dipendenti pubblici in regime di Tfr (cioè assunti dopo il 2000 nonchè i precari assunti dopo il 30 maggio 2000) ai quali lo stato continua ad applicare il prelievo in base al Dpr 1032/1973.
A dichiarare l'illegittimità di questa trattenuta è stata una sentenza (la numero 223) del 2012 della Corte Costituzionale. In pratica, il prelievo è da ritenersi irragionevole perché non collegato con la qualità e quantità del lavoro prestato e perché, a parità di retribuzione, determina un ingiustificato trattamento deteriore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. Il giudice delle leggi ha quindi sentenziato che la disposizione impugnata viola gli articoli 3 e 36 della Costituzione. Con un'altra recente sentenza la numero 244 dello scorso mese di novembre la Corte Costituzionale ha ribadito quanto già deciso due anni fa.
Il Tribunale di Salerno ha accolto il ricorso presentato dalla docente ed ha ingiunto il pagamento immediato per trattenute illegittime negli ultimi cinque anni. La particolarità di questa pronuncia sta nel fatto che differisce dalle decisioni assunte da altri tribunali, come Treviso e Roma, che in casi analoghi hanno emesso un decreto ingiuntivo. Quello di Salerno, invece, ha reso immediatamente esecutiva l'ingiunzione.
Il personale in regime di TFS. Secondo i sindacati la questione però non si esaurisce qui. Anche al personale in regime di Tfs, cioè assunto prima del 2001, lo stato deve riconoscere alcune somme indebitamente sottratte. In particolare lo Stato dovrà restituire il versamento figurativo della quota del 2,69% di TFS per raggiungere la quota 9,60% prevista dalla legge per gli anni 2011 e 2012 in cui è stato collocato illegittimamente (ai sensi della dell'articolo 12, comma 10 del Dl 78/2010 poi abrogato con la legge 228/2012) in regime TFR con aliquota al 6,91%. In pratica, ricordano dal sindacato, chi è stato assunto prima dell’anno 2001, ha diritto alla restituzione di circa 1.000 euro per gli anni, di transizione, 2011 e 2012. Il sindacato, a tal fine, invita il personale ritornato in regime di TFS ad inviare la lettera di interruzione dei termini di prescrizione per ricevere per il 2011/2012 la differenza in termini di liquidazione percepita. Si tratta di recuperare una cifra, quando verrà liquidato il TFR, che fra sette anni sarà prescritta.
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