Statali, L'elemento perequativo è valutabile ai fini pensionistici
I chiarimenti in un documento Inps. Il nuovo emolumento introdotto con il rinnovo dei CCNL 2016-2018 sino al 31 dicembre 2018 è valutabile parzialmente ai fini pensionistici ma non ai fini della determinazione della misura dei trattamenti di fine rapporto.
I chiarimenti riguardano l’assoggettabilità contributiva della voce stipendiale denominata “elemento perequativo”, introdotta dai CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018 tra Aran e parti sociali. La corresponsione di tale emolumento interessa il personale del comparto Funzioni Centrali, il Comparto Istruzione e Ricerca, il comparto Funzioni Locali e quello della Sanità per un periodo limitato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018. Detto emolumento deve essere corrisposto per periodi di lavoro superiori a 15 giorni; non è dovuto, invece, fatte salve le specifiche eccezioni per il personale della scuola e degli Istituti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica destinatario di supplenze brevi e saltuarie (cfr. art. 37, comma 4, e art. 107, comma 4, CCNL comparto “Istruzione Ricerca”, sezione “Scuola e “Afam”), per periodi di lavoro mensili inferiori a 15 giorni o nei mesi in cui non è corrisposto lo stipendio tabellare, per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.
Valutabilità ai fini pensionistici
Ebbene l'Istituto precisa che - con riferimento alla determinazione della misura della pensione - l'elemento perequativo è imponibile ai fini pensionistici e concorre, conseguentemente, anche ai fini della determinazione dell’imponibile della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché dell’Assicurazione sociale vita (gestione ex ENPDEP). Opportunamente il documento Inps precisa che la voce non entra però nella base pensionabile utile ai fini della determinazione della misura della quota A di pensione dei dipendenti pubblici (con riferimento all'anzianità maturata entro il 31.12.1992) essendo queste voci soggette al criterio della riserva di legge; nè tale voce è computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 come modificata dalla legge 177/1976. Sostanzialmente l'elemento perequativo sarà pensionabile nella sola quota B e C di pensione, determinando sulla pensione un effetto modesto posto che il valore mensile di tale emolumento è piuttosto irrisorio (nell'ordine di 20/25 euro mensili).
L'Inps chiarisce che l'elemento perequativo non è nemmeno utile ai fini della determinazione della misura della retribuzione da corrispondere negli eventi di malattia dei dipendenti pubblici; nè ai fini della retribuzione utile al calcolo della contribuzione figurativa nelle ipotesi di assenza dal servizio, con retribuzione ridotta o nulla, previste dal D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80.
Valutabilità ai fini dell'indennità di fine servizio/fine rapporto
Il documento precisa, infine, che l'emolumento non è valutabile invece nella determinazione delle prestazioni di fine rapporto: nè ai fini TFS (Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio) né ai fini del TFR. Pertanto, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL. A questo riguardo l'Istituto ribadisce che le voci retributive da ricomprendere nell’imponibile previdenziale di riferimento per l’erogazione dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio - stante l’effettività dei principi della riserva di legge e della tassatività - sono, infatti, solo quelle utili ai fini della prestazione, come indicate nelle normative primarie (cfr. l’art. 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152), segnatamente quelle previste dalle sole norme legislative dello Stato.
Analogamente, l’emolumento in esame non rileva ai fini della prestazione di TFR in quanto la base di riferimento del TFR dei pubblici dipendenti è costituita dalle voci contenute nell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo quadro del 29 luglio 1999 (intero stipendio tabellare, intera indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, tredicesima mensilità, altri emolumenti considerati utili ai fini della normativa preesistente che disciplina il TFS), nonché da ulteriori voci retributive inserite dalla contrattazione collettiva di comparto, con garanzia che tali costi siano in linea con gli andamenti programmati della spesa corrente e con le condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali (cfr. art. 4 dell’Accordo quadro, come richiamato dall’art. 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999).
Documenti: Messaggio Inps 3224/2018