Statali, Uscita obbligatoria a 65 anni per il titolare di AOI iscritto al FPLD
Le indicazioni in un documento dell'Inps. La risoluzione d'ufficio può scattare all'età di 65 anni se sussistono i requisiti per la pensione di vecchiaia anticipata.
La questione
La questione interessa i lavoratori del pubblico impiego che in virtu' di norme speciali risultino iscritti al FPLD, cioè alla gestione dei lavoratori dipendenti del settore privato, anziché presso le ex gestioni Inpdap. Il FPLD, infatti, riconosce a differenza delle gestioni pubbliche, l'assegno ordinario di invalidità ex articolo 1 della legge 222/1984 all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo. Tale assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, di regola, al conseguimento dell'età di 67 anni e 20 anni di contributi ma in presenza dei requisiti di cui all'articolo 1, co. 8 della legge 503/1992, la trasformazione può avvenire all'età ridotta di 61 anni unitamente a 20 anni di contributi gli uomini (56 anni e 20 anni le donne) previo accertamento sanitario di una invalidità non inferiore all'80%.
Occorreva, quindi, chiarire come comportarsi nei confronti dei dipendenti pubblici iscritti al FPLD considerato che ai sensi dell'articolo 2, co. 5 del DL 101/2013 il compimento del 65° anno di età del dipendente pubblico costituisce il limite alla prosecuzione dell’attività lavorativa non superabile se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. E tra i requisiti per il diritto a pensione può sicuramente annoverarsi anche il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Ebbene il documento spiega che il dipendente pubblico iscritto al FPLD titolare di assegno ordinario di invalidità può essere collocato forzatamente in pensione all'età di 65 anni dalla PA se questa riscontri la presenza dei requisiti richiesti dall'articolo 1, co. 8 del Dlgs 503/1992. Che nello specifico sono: a) l’accertamento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80%; b) il compimento dell’età anagrafica (55 anni per le donne, 60 anni per gli uomini) adeguata agli incrementi alla speranza di vita (per gli anni 2019 e 2020, gli incrementi applicati sono pari a 12 mesi); c) la maturazione dell’anzianità contributiva minima di 20 anni nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. circolare n. 262 del 3 dicembre 1984, punto 13.1); d) il decorso di 12 mesi dalla data di maturazione del requisito (anagrafico, contributivo o sanitario) da ultimo perfezionato (finestra mobile).
In tal casi, pertanto, non è necessario che il rapporto di lavoro prosegua sino al raggiungimento dei 67 anni, cioè l'età per il pensionamento di vecchiaia per i normodotati, avendo l'interessato acquisito un diritto a pensione al raggiungimento dell'età ordinamentale.
La richiesta della PA
Nei casi sopra evidenziati le PA potranno avanzare una richiesta all'INPS per l'accertamento delle condizioni per la pensione di vecchiaia anticipata all'avvicinarsi del compimento dell'età ordinamentale. L’Istituto fornirà indicazioni sull’anzianità contributiva maturata complessivamente, nonché sulla eventuale titolarità dell’assegno ordinario di invalidità, e, in questo caso, precisando se l’anzianità sia pari o superiore a 20 anni nel FPLD. La PA avrà inoltre l’onere di chiedere alla Struttura INPS territorialmente competente l’accertamento del requisito sanitario di cui al citato articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 503 del 1992. Gli esiti dell’accertamento sanitario vengono comunicati dalla Struttura INPS all’interessato ed al datore di lavoro.
Documenti: Circolare Inps 10/2020