Dal 1° gennaio 2022 la tutela del Fondo di interazione salariale (Fis) viene estesa a tutte le aziende non coperte dalla CIGO o non aderenti ai Fondi di solidarietà. Il FIS, tra l’altro, garantisce ora solo l’assegno ordinario, ora “Assegno di integrazione salariale”, per le causali ordinarie per una durata diversa a seconda delle dimensioni dell’azienda.
Aggiornati dall'Inps gli importi delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria (Naspi, Dis-Coll, Alas, ISCRO) e la cassa integrazione guadagni (CIGO, CIGS, CISOA) e l'assegno di integrazione salariale corrisposto dal FIS.
In un messaggio dell’INPS tutte le ricadute di carattere contributivo a fronte della riforma degli ammortizzatori sociali della Legge di Bilancio 2022: dall’estensione delle tutele con conseguente obbligo contirbutivo anche agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio, alla copertura CIGS per i datori di lavoro che beneficiano dei FIS, e così via. Ecco il quadro delle novità.
I chiarimenti in un documento dell'INPS per rispondere ai ritardi registrati con la riforma degli ammortizzatori sociali. Tempo sino al 23 febbraio per gli eventi ordinari occorsi sino al 7 febbraio 2022.
Nella riforma messa in campo dalla Legge di Bilancio 2022: dal 1° gennaio 2025, per i datori di lavoro che non abbiano fruito della CIG per almeno 24 mesi successivi dopo l’ultimo periodo di fruizione del trattamento, la misura del contributo diminuisce in base ad aliquote differenziate a seconda dei periodi di trattamento concesso. Previsto anche uno sconto sul contributo ordinario per CIGS e FIS, ma solo per il 2022.
I primi chiarimenti sulla riforma della legge di bilancio in un documento dell'INPS. I fondi di solidarietà bilaterali ed il FIS erogheranno l'Assegno di integrazione salariale sia per le causali ordinarie che straordinarie purché l'organico aziendale non superi i 15 dipendenti. Oltre gli iscritti FIS riceveranno la CIGS e l'AIS coprirà le sole causali ordinarie.