Esodati, le regole per i lavoratori in mobilita' lunga
Lunedì, 19 Novembre 2012Buonasera, sono una ex lavoratrice di un'azienda metalmeccanica del gruppo Finmeccanica posta in moblità lunga dal 31.12.2007 ai sensi degli artt.24,4 e 7,comma 7 della legge 223/91 , dell'art 1 comma 1189 della legge 296/06 nonchè del Decreto di attuazione del Ministero del Lavoro e PS del 2 maggio 2007. Secondo i conteggi effettuati da personale qualificato dovrei accedere al pensionamento a far data dal 1.10.2017 secondo le regole previste dalla legge 449/97 tab.C come precisato anche nel msg Inps 27073 del 8.11.2007.
Ho ricevuto la ormai famosa lettera Inps destinata ai possibili salvaguardati e dal patronato al quale mi sono rivolta ho avuto notizia che non devo presentare alcuna istanza alla DPL. Avrei piacere di avere anche il Vostro autorevole parere in merito per essere più tranquilla. Lorella
Nel quesito non viene indicata la data di nascita nè il maturato contributivo ed è dunque impossibile verificare la data di pensionamento. Si conferma in generale la validità della tabella C allegata alla legge 449/97 per i lavoratori collocati in mobilità lunga con legge 296/06 (cfr messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012). I requisiti saranno perfezionati con 57 anni di età e 35 anni di contributi oppure indipendentemente dall'età anagrafica, con il perfezionamento di 40 anni di contributi. I lavoratori in questione non devono inoltre presentare istanza di accesso alla Direzione Territoriale del Lavoro.
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Esodati, il punto sugli esonerati dal servizio
Sabato, 17 Novembre 2012sono dipendente di una azienda sanitaria locale,sono nato nel marzo del 1956 ho raggiunto i 40 anni di servizio il 27/02/2012 e sono in esonero dal servizio dal 1/4/2011,nel mese di luglio ho spedito la domanda alla DPL di torino,per essere salvaguardato e usufruire del sistema previdenziale ante fornero,avendone il diritto in quanto in esonero dal servizio prima del 4/12/1011.
Nel sito del ministero ho visto una tabella che dice che al 31/10/2012 le domande pervenute,da esonerati in tutta italia,sono circa 1500,a fronte di un numero preventivato dalla fornero di 950,ora io le chiedo,se la mia richiesta non venisse accetata, a causa del numero eccessivo di domande,ho la possibilità di fare qualcosa,tipo cause o vertenze sulla costituzionalità della Riforma, per avere quello che mi era stato assicurato alla mia uscita dal lavoro in base ad una legge dello stato e recepita da una legge della regione piemonte. Fabio
Il messaggio inps numero 13343 del 9 Agosto 2012 ha precisato che il criterio ordinatorio di ammissione alla salvaguardia per i lavoratori esonerati dal servizio è quello della data di inizio del periodio di esonero: "per tale categoria il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alla categoria è quello della data di inizio dell’esonero dal servizio". Le domande eccedenti le 950 unità (il limite numerico potrebbe però anche variare perchè dipende in realtà dalle risorse assegnate alla categoria in esame) potrebbero dunque essere rigettate in assenza di ulteriori provvedimenti o risorse assegnate dal governo.
In caso di esclusione è possibile in ultima istanza agire anche per vie legali. Tuttavia data l'impossibilità in questa sede di effettuare una digressione sulla costituzionalità della Riforma, si consiglia di rivolgersi alle organizzazioni sindacali che stanno patrocinando diversi ricorsi sia innanzi agli organi della giustizia ordinaria che a quella amministrativa contro la Riforma Fornero.
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Esodati/Salvaguardati, lavoratori in mobilita' ed aspettativa di vita
Venerdì, 16 Novembre 2012Molto probabilmente potrò rientrare tra i “salvaguardati 55.000”, e le pongo le seguenti questioni:
Data nascita 01.04.1955, contributi al 31.12.2013 37 anni (meno 1 settimana purtroppo).
La mia azienda (di Genova) ha in corso una Mobilità che rientra tra quelle salvaguardate: stipulata il 05.12.2011 (quindi entro il 31.12.2011) in sede governativa.
Io probabilmente potrò aderire, lavorando sino al 31.12.2013 e poi andando in Mobilità per 36 mesi dal 01.01.2014 al 31.12.2016 .
Le pongo i quesiti:
• Dovrei riuscire a maturare i Requisiti Ante-Fornero al 11.2016 : 61 anni + 3 mesi nel 2013 + 4 mesi (stimati) nel 2016: totale 61 anni + 7 mesi ???
• Se “SI” , quindi dovrei rientrare nei Salvaguardati e poi facendo la Finestra di 12 mesi andare in pensione nel 12/2017 con un “buco” di circa 11 mesi senza pensione ???
• In particolare, le chiedo, visto che il raggiungimento dei Requisiti è “a rischio”, sarebbe possibile utilizzare il Preavviso (4 mesi) con questa modalità: data licenziamento 31.12.2013, Preavviso 4 mesi, ingresso in mobilita’ al 01.05.2014 e Durata 36 mesi ???? (oppure il preavviso “toglie” i 4 mesi ai 36 della mobilità ???) Oscar
Si confermano le osservazioni poste. In particolare nel caso di specie, applicando l'aspettativa di vita istat, avrebbe perfezionato - con la vecchia disciplina - i requisiti per la pensione nel novembre 2016 con 61 anni e 7 mesi di età anagrafica e il raggiungimento di quota 97,7. Condizioni che si verificano in anticipo rispetto alla data di cessazione dell'indennità di mobilità (si presume il 31.12.2016). Dunque risulterebbe tra coloro che, potenzialmente, potranno mantenere la vecchia disciplina ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012. La pensione, come osserva, decorrerà 12 mensilità dal perfezionamento del requisito in base alle generali regole delle finestre mobili.
Il periodo di preavviso non comporta una decurtazione sulla durata della mobilità perchè questo è un periodo lavorato. Per il corretto esercizio del diritto di recesso dal rapporto (cioè del licenziamento), il datore di lavoro è infatti tenuto a rispettare il periodo di preavviso al termine del quale il rapporto di lavoro si considera cessato. Da tale momento decorrere quindi l'indennità di mobilità.
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Esodati, per i lavoratori in mobilita' non serve il passaggio alla DTL
Venerdì, 16 Novembre 2012Salve, compio 58 annni al 22 novembre 2012 sono stato licenziato il 30 agosto 2011 e messo in mobilità in base all'art.4 e 24 legge 223 luglio del 91,con verbale del 05/07/2011 dal 9 settembre 2011 fino al 9 settembre 2014,riduzione del personale e successivo fallimento dell'azienda , maturerò 40 anni di contributi entro il 31 dicembre 2013.Ho ricevuto la lettera da parte dell'inps e sono stato allo sportello amico dove mi hanno messo a posto dei contributi, ma per quanto riguarda la parola esodati ..nessuna risposta alle mie domande.... ho fatto domanda alla direzione territoriale del lavoro anche se mi hanno detto che non erano loro a gestire la mia pratica, e che era compito dell'inps in quanto sono in mobilità comunque hanno ritirato i miei documenti e dopo una 20na di giorni mi è arrivata una lettera in cui mi si dice testualmente" l'accordo collettivo allegato alla domanda non prevede l'applicazione di un incentivo all'esodo contrariamente a quanto previsto dall'art.6-commater del DL.29.12.2011 convertito con modificazioni dalla L.24.02.2012 n.14 lettera H".....Ora non sò se mi devo arrendere a quando comunque dichiarato dalla Direzione Territoriale del Lavoro o aspettare una comunicazione dall'Inps...i sindacati nicchiano e ne sanno meno di me ...non sò dove sbattere la testa ...potete darmi un chiarimento se la mia situazione può essere inquadrata come esodato ? e se no... quando andrei in pensione? Maurizio
E' in possesso dei requisiti per essere tra i salvaguardati in quanto raggiunge i requisiti per il pensionamento entro la fruizione dell'indennità di mobilità. E' probabile che la comunicazione ricevuta sia dovuta al fatto che per i lavoratori in mobilità non è richiesto, secondo il decreto interministeriale fornero, il passaggio certificativo presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
La comunicazione ufficiale di accedere alla vecchie regole sarà fornita dall'Inps nei prossimi tempi sulla base di una graduatoria in corso di formazione dall'istituto. In tal caso la decorrenza della pensione avverrà, nel caso di specie, dopo 14 mensilità dalla data di perfezionamento del requisito contributivo.
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Esodati/Salvaguardati, la disciplina mutera' ancora
Venerdì, 16 Novembre 2012Sono un lavoratore in mobilità da maggio 2011. O almeno presumo di essere un "esodato". Ovvero un lavoratore salvaguardato. Nonostante le richieste di chiarimenti effettuati direttamente a INPS e tramite patronato, non ne ho ancora avuta la conferma ufficiale. E non so ancora quando potrò accedere alla pensione. Quando sarà pubblicata da INPS la lista ufficiale dei lavoratori che possono godere delle deroghe alla riforma Fornero del dicembre 2011? Paolo
Per la conferma ufficiale è necessario attendere una comunicazione Inps. Al momento non sono stati resi noti i tempi per tale decisione.
Sono nato il 14/04/1954, dirigente d'azienda da giugno 1998, 58 anni compiuti.
• Ricevuto preavviso di licenziamento il 13/9/2011 (ma l’azienda mi ha richiesto di lavorare i 8,5 mesi di preavviso contrattuale). La società l’8/9/2011 aveva richiesto ed ottenuto la CIGS in deroga per crisi aziendale per i dipendenti non dirigenti. In data 4/5/2012 ho sottoscritto con l’azienda un verbale di conciliazione art. 410, 411 e 412 ter con data di risoluzione del rapporto al 30/4/2012. L’accordo prevede il versamento dei contributi previdenziali da parte dell’azienda fino al 20/7/2012, data del mio fine preavviso non lavorato.
• A tutto il 29/7/12 sono stati versati 33 anni e 9 mesi di contribuzione di diritto, inclusa la laurea riscattata ed il servizio militare, 34 anni e 7 mesi di contribuzione di misura (44 settimane di contributi figurativi).
• Prima della recente riforma Fornero ricadevo nelle condizioni pre-Maroni, pensionabile a 57 anni di età e con 35 anni di versamenti (di diritto); ad oggi la condizione di età è perfezionata mentre l’anzianità contributiva è carente di 1 anno e tre mesi di versamenti (anche volontari) per essere perfezionata.
• Rientro nel calcolo retributivo della pensione.
• Attualmente sono inoccupato e senza reddito e desidererei poter accedere al pensionamento al più presto.
• Non sono salvaguardato dalla riforma Fornero in quanto non sono un “esodato” (cessato il 30/4/2012 anche se licenziato il 13/9/2011!!) e nemmeno come contributore volontario, anche se autorizzato dal 1991 e quindi in deroga (pre luglio 2007), in quanto non ho mai versato contributi volontari.
• Ora ho rinunciato a richiedere l’indennità di disoccupazione (pur avendone diritto) per poter versare i contributi volontari (verserò adesso quelli relativi al periodo 21/7-30/9/2012) mancanti al raggiungimento dei 35 anni di contribuzione, nella speranza di un emendamento della Legge Fornero che ripristini le condizioni pre-Maroni almeno per chi, come me, sarà pensionabile entro la fine del 2014 ed inoltre è inoccupato.
• Versando i contributi volontari raggiungerò i requisiti contributivi pre-Maroni (35 anni di versamenti) il 10/10/2013, con 1 anno di finestra il 10/10/2014.
• Ho presentato domanda di pensionamento per “esodati” (scadenza 21/11/2012).
• Nel mio caso perfeziono la pensione anticipata solo un mese prima di quella di vecchiaia; è quindi inutile che io versi i contributi volontari (se non per raggiungere i 35 anni di contribuzione, nel caso fosse emendata la Legge Fornero e diventassi quindi un contributore volontario salvaguardato).
Le mie domande sono:
• Sono corrette le conclusioni esposte, sulla base della mia situazione lavorativa/previdenziale? In particolare, è vero che non sono salvaguardato dalla riforma Fornero in quanto non sono un “esodato” (cessato il 30/4/2012 anche se licenziato il 13/9/2011!!) e nemmeno come contributore volontario, anche se autorizzato dal 1991 e quindi in deroga, in quanto non ho mai versato contributi volontari'
• Si può ipotizzare che la mia situazione possa venir fatta rientrare fra i casi salvaguardati (contributore volontario pre 2007 con deroga 35 anni di versamenti e 57 anni di età, licenziato ma non cessato a settembre 2011, non rioccupato, pensionabile entro il 2014)?
• E’ opportuno che io effettui comunque i versamenti volontari per raggiungere i 35 anni di versamenti?
• Quale suggerimento mi si può dare su come comportarmi, visto il contesto. Roberto
Si condividono le osservazioni esposte. La legislazione attualmente vigente prevede che i lavoratori autorizzati ai volontari abbiano almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 Dicembre 2011. Tale condizione viene ancora mantenuta con l'approvazione della legge di stabilità ma potrebbe essere oggetto di ulteriori interventi di "ripensamento" nella prossima legislatura.
Per i lavoratori cessati dal servizio ai sensi dell'articolo 6 comma 2-ter del Dl 216/2011 è previsto che questi abbiano, tra le altre condizioni, cessato l'attività lavorativa alla data del 31.12.2011. Si ricorda tuttavia che con l'approvazione della legge di stabilità il paletto sara' spostato al 30 Giugno 2012.
In entrambe le situazioni è tuttavia richiesto il perfezionamento dei requisiti per ottenere la decorrenza della pensione entro il 6 Dicembre 2014. Tale circostanza non si verifica nel suo caso in quanto raggiungerebbe i requisiti per la pensione di anzianità (quota 96 con almeno 60 anni di età e 35 di contributi; quota 97 con almeno 61 anni di età e 35 di contributi dal 2013 in poi) non prima del 2015. Siamo ben oltre la deadline consentita dalla normativa attuale.
In breve la possibilità di accedere alla vecchie regole, come osserva, è flebile ed è ancorata al destino della deroga di cui all'articolo 1, comma 8 della legge 243/04 per i contributori volontari autorizzati prima del 20 Luglio 2007 e alla contestuale abolizione del paletto della presenza di contribuzione volontaria alla data del 6 Dicembre 2011. La posizione di questi lavoratori non è ancora chiara ma formalmente la deroga non è stata abrogata dal Dl 201/2011. Ritengo pertanto che questi lavoratori possano mantenere i requisiti 57/35 (58/35 per gli autonomi) a condizione di poter far valere le condizioni previste dal Decreto Fornero per i contributori volontari.
In definitiva, qualora ci fossero conferme in tal senso oppure novità significative sulla salvaguardia, sarà utile integrare le 1820 settimane di contribuzione con i versamenti volontari.
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Esodati, i rischi della legge di stabilita'
Giovedì, 15 Novembre 2012il giorno 8 novembre scorso ho concluso i tre anni di mobilita' dopo l'uscita nel giugno 2009 da una multinazionale del farmaco.il 17/04/2012 ho compiuto 60 anni, a fine mobilita' ho cumulato contributi raggiungendo quota 96. Non ho ricevuto alcun segnale dall'INPS, i patronati non sanno darmi alcuna certezza. Sono finito nella terra di nessuno senza lavoro , senza mobilita' e forse senza pensione ,anche se ho fatto tutto quanto e' stato possibile per maturare il diritto a fine ottobre e ricevere l'agognata pensione a novembre 2013!!! Francesco
In questa sede si può solo confermare il possesso dei requisiti per mantenere le vecchie regole di pensionamento: avrebbe infatti raggiunto i requisiti per il pensionamento entro la fruizione della mobilità. Dovrebbe contattare la sede Inps competente per approfondire la situazione.
Ho cessato l'attività il 31/07/2009 e posto in mobilità, sono stato autorizzato alla contribuzione volontaria il 29/08/2009, durante il periodo di mobilità ho avuto due periodi di lavoro a tempo determinato che non hanno comportato la cancellazione dalle liste della mobilità stessa.In base all'emendamento 11 lettera d presentato alla legge di stabilità vorrei sapere se secondo il Suo parere rientro in detta fattispecie, maturando i 40 anni di contributi ll 01/09/2013 con decorrenza pensione il 01/11/2014. Le pongo il quesito perchè mi è stato ventilato dal patronato che mi segue che per accedere non dovrei aver svolto nel corso della mobilità nessuna attività lavorativa. Tutto ciò mi sembra assurdo in quanto il succitato emendamento non nè fa alcuna menzione. La ringrazio per la risposta che potrà eventualmente darmi,anche se capisco che essendo il tutto in itinere non sarà facile.Dario
E' prematuro per dirlo con certezza. Il punto sub d) dell'emendamento non fa menzione della necessita' di non aver effettuato attività lavorativa per i lavoratori in mobilità ordinaria che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
Si tenga presente tuttavia che si tratta di un provvedimento che dovrà essere approvato dalle Camere e poi attuato con un nuovo decreto interministeriale (sarebbe il terzo). Potrebbe dunque esserci spazio per interpretazioni (ufficiali) difformi e piu' restrittive.
Se si volesse dare una interpretazione contraria, piu' restrittiva, dovrebbero comunque essere richiamate le nuove norme in tema di incompatibilità con le attività lavorative previste per i contributori volontari (punto sub b del suddetto emendamento). Non tutte le attività lavorative sarebbero pertanto incompatibili con la salvaguardia (come è previsto attualmente). Dalla salvaguardia si sarebbe esclusi solo se da queste attività derivi un reddito annuo lordo, per il periodo successivo al 4 Dicembre 2011, superiore ai 7.500 euro. E si sarebbe poi sempre esclusi se il lavoratore è stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Si tratta di ulteriori paletti e condizioni che, come affermano i sindacati, gettano ulteriore scompiglio su vasti strati sociali alle prese con forti disagi e incertezze.
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