Premio alla Nascita
Il premio alla nascita è un sostegno economico introdotto dall'articolo 1, co. 353 della legge 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) che consiste nella corresponsione una tantum di 800 euro dal 1° gennaio 2017 alle donne gestanti o alle madri come contributo dello Stato alla genitorialità. Il sostegno si cumula, al ricorrere dei relativi requisiti, con gli altri sostegni alla genitorialità previsti dalla legislazione vigente come i voucher per i servizi di baby-sitting, il bonus bebè, ed il buono nido introdotti dal legislatore negli ultimi anni per sostenere le famiglie.
Il sostegno è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per il bonus bebè di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125) vale a dire la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o comunitaria (le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alla cittadine italiane). Sono ammesse al beneficio anche le cittadine non comunitarie residenti in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007). A tal riguardo sono ammessi i titolari di carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007); e i titolari di carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro (art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007). Non può essere ottenuto, invece, dalle cittadine non comunitarie presenti regolarmente nel nostro paese non in possesso della Carta di soggiorno.
I requisiti
Il beneficio dell'una tantum di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017: 1) compimento del 7° mese di gravidanza; 2) parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza; 3) adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983; 4) affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per ciascun evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), e in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato. Ad esempio in caso di parti gemellari o adozioni plurime il bonus viene erogato in base al numero dei figli e non per singolo evento (es. 2 gemelli = 1.600 euro; 3 gemelli = 2.400 euro; 2 bimbi adottati (o in preaffidamento) = 1.600 euro e così via). E viene corrisposto senza tener conto del reddito o dall'ISEE della beneficiaria o dalla sua condizione lavorativa, previa presentazione di apposita domanda dalla madre avente diritto all’INPS.
La domanda
La richiesta va inviata per via telematica all’Istituto e solo dopo il settimo mese di gravidanza, corredata da certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto. Se l’istanza viene presentata dopo il parto, basta autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino. In caso di adozione o affidamento preadottivo bisogna invece allegare alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), oppure riportare nella domanda gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene. Le domande possono essere presentate a partire dal 4 maggio 2017 (cfr: Circ. Inps 78/2017) ed entro un anno dal parto o dall'adozione del minore.
Nel caso in cui la madre non sia cittadina comunitaria, deve allegare il permesso di soggiorno oppure gli elementi che ne consentono la verifica (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato). L’Inps effettua poi i relativi controlli mediante accesso alle banche del ministero degli Interni e di altre Amministrazioni e, nel caso in cui si renda necessario per esigenze istruttorie, può chiedere di esibire il permesso di soggiorno. L'istituto indicherà successivamente le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017.
Stop dal 2022
La misura è stata abrogata dal 1° marzo 2022 in quanto confluita all'interno del cd. «assegno unico». L'Inps, tuttavia, ha confermato che il bonus spetta per le nascite avvenute entro il 28 febbraio 2022 (Circ. Inps 23/2022).
Documenti: Circolare Inps 39/2017; Circolare Inps 61/2017; Circolare Inps 78/2017