Il Reddito di Inclusione
Il reddito di inclusione (REI) è la nuova misura di contrasto alla povertà che è partita ufficialmente il 1° gennaio 2018 a seguito dell'approvazione della Legge Delega sulla Povertà (legge 33/2017 in vigore dallo scorso 25 marzo 2017) e del relativo decreto legislativo 147/2017 approvato in via definitiva dal Cdm il 29 Agosto 2017. Si tratta di un intervento strutturale rivolto alle famiglie in condizione di povertà con la possibilità di una ulteriore crescita ed estensione nei prossimi anni sulla base dello stanziamento di ulteriori risorse.
Complessivamente la misura costituisce la naturale evoluzione del vecchio SIA, il sostegno per l'inclusione attiva, e dell'Asdi, il sostegno residuale contro la disoccupazione varato in forma sperimentale dal 2015 con il Jobs Act. L'obiettivo del Reddito di Inclusione è quello di prendere in carico le fasce di popolazione attualmente tutelate da questi strumenti (famiglie con nuclei minori, donne in stato di gravidanza, ultra 55enni in condizione di disoccupazione) garantendo loro una tutela uniforme su tutto il territorio nazionale. Al pari del vecchio sostegno per l'inclusione attiva, il beneficio economico è erogato tramite una card ricaricata ogni bimestre, l'accesso è subordinato alla prova dei mezzi (ISEE) e all'adesione a un progetto personalizzato di inclusione, ed è articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona.
Destinatari
Il piano si rivolge ai cittadini italiani e comunitari; familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente; cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo; titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria). In tutti i casi è necessario però risultare residenti in Italia da almeno due anni. Dal 1° luglio 2018 a seguito delle novelle apportate dalla legge di bilancio per il 2018 la misura può essere riconosciuta a prescindere dalle condizioni familiari in origine previste: occorre la presenza dei soli requisiti economici (si veda qui per dettagli).
I Requisiti Economici
Il diritto al reddito di inclusione sorge in presenza di requisiti a metà strada tra il sostegno per l'inclusione attiva e l'Asdi o la Social Card. In particolare sono richieste quattro condizioni: 1) l'ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 6.000 euro; 2) l'ISR, la componente reddituale dell'ISEE, non risulti superiore a 3mila euro; 3) il valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superi i 20.000 euro; 4) il valore del patrimonio mobiliare, non superi una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000. Si tratta di requisiti economici più ampi rispetto al sostegno per l'inclusione attiva che consentono l'inserimento anche dei nuclei familiari che percepiscono piccoli redditi non in grado di coprire le spese quotidiane (es. un affitto) nonchè dei proprietari della casa di abitazione che versano in stato di poverta' legato, ad esempio, dalla mancanza di redditi.
Restano inoltre alcuni indicatori del tenore di vita da rispettare. In particolare nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; nè alcun componente del nucleo deve risultare intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto. Ai fini dell'accesso allo strumento è possibile avvalersi di una dichiarazione ISEE precompilata in modo da semplificare le dichiarazioni che i cittadini devono rendere.
L'Importo del Beneficio
L'importo del beneficio economico è erogato tramite una carta ricaricata ogni mese per dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola, fino a 539 euro per un nucleo con 6 o più componenti (a seguito delle modifiche contenute nella legge di bilancio 2018). La carta consentirà di effettuare acquisiti negli esercizi convenzionati o per pagare le bollette e darà inoltre, diritto allo sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate. Metà dell'importo mensile riconosciuto potrà poi essere riscosso in contanti dal diretto interessato e destinato ad acquisiti di qualsiasi genere. Quanto alla durata il ReI sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall’ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.
Il beneficio economico viene ridotto dell'importo corrispondente all'erogazione di trattamenti assistenziali percepiti dai componenti del nucleo familiare per i quali occorre la prova dei mezzi (si pensi ad esempio, all'assegno sociale, al bonus bebè, alle prestazioni per gli invalidi civili ad eccezione dell'indennità di accompagnamento) e non potrà essere corrisposto in caso di percezione di un sostegno contro la disoccupazione involontaria (es. Naspi). Il Rei è però compatibile con la percezione di redditi da lavoro da parte dei componenti del nucleo familiare. Ciò per evitare che il beneficiario rifiuti offerte lavorative per evitare di perdere il beneficio. In tal caso però l'importo del REI si ridurrà del valore dell'ISR del nucleo familiare come rideterminato a seguito dell'attività lavorativa.
In futuro è prevista anche una possibile espansione del REI, in termini di graduale incremento del beneficio e di graduale espansione dei beneficiari includendo, ad esempio, le platee che beneficiano della Carta Acquisti Ordinaria. In presenza di maggiori risorse o di risparmi strutturali, l’estensione della misura potrà essere realizzata mediante l’adozione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
I servizi alla persona
Oltre al beneficio economico il REI è articolato in una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l’altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell’educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà. Il progetto potrà contenere una serie di obblighi per il nucleo familiare tra cui, ad esempio, la frequenza scolastica dei minori, comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, l'obbligo di effettuare la dichiarazione immediata al lavoro (DID) e alla partecipazione alle politiche attive sul lavoro secondo quanto stabilito dal centro per l'impiego per ciascun componente del nucleo familiare abile al lavoro che risulti non occupato (salvo dispensa per chi frequenta un corso di studi).
Documenti: La legge 33/2017; Il Memorandum Siglato con L'Alleanza contro la Povertà; Il decreto legislativo 147/2017 ; Circolare Inps 172/2017; Messaggio inps 4811/2017; Il modulo di Domanda REI; Circolare Inps 58/2018