Pensioni, Opzione al Contributivo solo per chi ha meno di 18 anni di contributi nel 1995

Franco Rossini Martedì, 08 Marzo 2016

A settembre 2017 avro' le 2227 settimane richieste di contributi versati, ma poiche' fino al 1995 ho avuto una retribuzione piu' elevata rispetto agli anni successivi fino ad oggi, ho la facolta' di chiedere l'applicazione del calcolo "contributivo"? e se questo e' possibile posso anticipare la data di accesso alla pensione? Kamsin L'opzione per il calcolo contributivo di cui all'articolo 1, comma 23 della legge 335/1995 è stata oggetto di vari interventi normativi "occulti" volti ad impedire che l'esercizio dell'opzione possa produrre un aumento dell'importo dell'assegno e/o un anticipo dell'età pensionabile rispetto ai lavoratori che ricadono nel sistema misto. In particolare, tra le varie condizioni, per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione successivamente al 1° Ottobre 2001 è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995 (cfr: Circolare Inps 181/2001), circostanza che, nel caso di specie, appare mancare. 

Sono nato il 18/10/1951 ho iniziato a lavorare in una Banca nel febbraio del 1977, poi nel dicembre 2009 mi sono dimesso in seguito ad un accordo con incentivo all'esodo. Successivamente ho versato i contributi come coaudiuvante di azienda commerciale, pertanto a novembre del 2015 ho superato i 35 anni di contribuzione, che però diventando mista non mi ha permesso di usufruire della settima salvaguardia in quanto la finestra passava a 18 mesi non permettendomi di raggiungere i requisiti per la data prevista. Ho letto il vostro articolo " Pensione Anticipata, l'uscita a 63 anni resta un privilegio per pochi" scritto oggi da Davide Grasso. In base ad un calcolo fattomi dall'INPS, se avessi potuto usufruire della settima salvaguardia avrei avuto una pensione di circa euro 2.450 lordi. Posso beneficiare di questa opportunità ? Grazie per la cortese risposta. L'uscita a 63 anni prevista dall'articolo 24, comma 11 della legge 201/2011 riguarda esclusivamente i lavoratori che appartengono al sistema contributivo puro, cioè non in possesso di anzianità contributiva al 31.12.1995. Non è possibile utilizzare questo canale di uscita per coloro che hanno contribuzione versata antecedente al 31 dicembre 1995 (e che quindi sono nel sistema misto) salvo quanto stabilito, a determinate e tassative condizioni, per gli iscritti alla gestione separata che esercitano la cd. facoltà di computo ai sensi della Circolare Inps 184/2015. Nel caso di specie, quindi, non può attivarsi tale forma di pensionamento. In tal caso il lettore dovrebbe vagliare la convenienza economica di effettuare una ricongiunzione del periodo svolto come commerciante nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, riuscendo così a liquidare una prestazione a carico dell'assicurazione comune e, quindi, all'interno del vincolo temporale del 6 gennaio 2017. 

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