L'articolo 44, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003 ha stabilito che, dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di terzo e quarto gruppo, come dettagliatamente individuati dagli articoli 5 e 6 del citato contratto collettivo, devono essere iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali. Peraltro nel 2013 l'INPS ha chiarito – con il messaggio n. 16291 – che, nell'individuazione dell'obbligo contributivo, riveste importanza fondamentale la presenza di una lettera di autorizzazione rilasciata dalla compagnia assicurativa, nella quale siano individuati gli obblighi e i diritti delle parti. Solo in assenza di tale lettera potrebbe ravvisarsi, ai sensi del citato contratto collettivo, l'occasionalità della prestazione lavorativa e dunque l'esenzione dall'obbligo assicurativo. Occasionalità che può essere accertata qualora venga dimostrato che l’intermediario assicurativo percepisce compensi inferiori alla generalità dei produttori (così come disciplinati dalla contrattazione collettiva o da altre fonti aventi valenza generale).
Lo stesso messaggio ha previsto che, a fronte della complessità della materia e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo, si potrebbero ravvisare i presupposti di cui all'articolo 116, comma 15, lettera a), della legge n. 388 del 2000, che consentono, per le fattispecie non ancora definite, la riduzione delle sanzioni civili fino alla misura degli interessi legali.
Il Versamento della Contribuzione
Tali soggetti, a differenza degli altri assicurati presso la gestione commercianti, versano la contribuzione esclusivamente in base al reddito effettivamente percepito nell'anno finanziario di riferimento e lo comunicano all'Agenzia delle entrate l'anno seguente. L'Amministrazione finanziaria dopo aver effettuato le ordinarie verifiche lo valida e lo trasmette all'INPS. L'Istituto poi rielabora le informazioni e le utilizza per identificare le eventuali le eventuali omissioni contributive da includere nelle procedure di recupero crediti. Di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili, senza il rispetto del minimale contributivo.
Documenti: Messaggio Inps 16291/2013