Proroga al 15 ottobre 2019
L'articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto–legge n. 32/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 55/2019 (decreto "sblocca cantieri) ha nuovamente modificato l’articolo 48, comma 11, del decreto legge 189/2016, facendo slittare dal 1° giugno 2019 al 15 Ottobre 2019 il termine entro cui i contribuenti ovvero i sostituti per conto dei propri lavoratori dipendenti o assimilati, dovranno provvedere a versare i relativi contributi sospesi nel periodo intercorrente dall'evento sismico che ha interessato le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo (24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017) al 30 settembre 2017 vale a dire, per le aziende DM, sino al periodo di paga agosto 2017.
La nuova scadenza del 15 Ottobre 2019 vale sia per coloro che decideranno di versare in un’unica soluzione, sia per coloro che opteranno per la rateizzazione sino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo senza applicazione di sanzioni e interessi. In tal caso l'ente previdenziale informa che il contribuente dovrà presentare apposita domanda all'Inps entro il 15 Ottobre 2019 unitamente all’adempimento contestuale del versamento delle prime cinque rate. Se la domanda di rateazione è stata presentata entro la scadenza del 1° giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 991, lett. b), della legge n. 145/2018, e il contribuente non intende modificare il piano di rateazione proposto, non dovrà essere presentata una nuova domanda di rateazione. In tal caso l'interessato dovrà esclusivamente procedere al versamento, entro il 15 ottobre 2019, di un ammontare complessivamente pari all’importo delle prime cinque rate comprensivo dell’eventuale importo già pagato a titolo di prima rata nel corso del mese di maggio 2019 che, quindi, può essere portato a scomputo dell'onere totale.
Debiti Contributivi Sospesi
L'ente previdenziale ricorda, inoltre, che nella sospensione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989, e ss.mm.ii, già in corso alla data dell’evento sismico. Ne consegue che, per effetto della ripresa dei versamenti, i soggetti contribuenti interessati saranno tenuti a versare in unica soluzione (non è ammessa in questo caso la rateazione), entro la suddetta data del 15 ottobre 2019, l’importo delle rate sospese nel periodo compreso tra la data dell’evento sismico e il 30 settembre 2017.
Pagamento tramite F24
L'ente previdenziale illustra, pertanto, nel documento le modalità riferite alle diverse gestioni previdenziali (lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla gestione dei parasubordinati, commercianti ed artigiani, lavoratori agricoli, domestici) per il versamento in unica soluzione della contribuzione sospesa. Nello specifico il pagamento della contribuzione sospesa per la generalità dei lavoratori dipendenti ed autonomi dovrà essere effettuato tramite modello “F24” secondo le indicazioni contenute nel documento di rito. Per quanto riguarda i lavoratori domestici l'obbligo contributivo dovrà essere assolto dal datore di lavoro entro il 15 Ottobre 2019 con le modalità già note: 1) utilizzando i bollettini MAV ricevuti oppure generati attraverso il sito Internet www.inps.it al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”; 2) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” (uffici postali, tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”, sportelli bancari Unicredit); 3) online, sul sito Internet dell'Inps, al seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Portale dei Pagamenti” > “Lavoratori Domestici”, tramite la modalità di pagamento immediato/online pagoPA utilizzando la carta di credito o debito o prepagata oppure addebito in conto.
Occorre ricordare che nei confronti dei soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti non vige il principio dell’automaticità delle prestazioni, i contributi dovuti e non versati per effetto della sospensione non saranno utilizzabili fino al loro completo versamento. Ciò significa, ad esempio, che il mancato accredito di tale contribuzione può avere riflessi sulla possibilità di maturare i requisiti contributivi necessari per il pensionamento. Per i contribuenti che, invece, vorranno scegliere il pagamento rateale l'Istituto si riserva la pubblicazione di ulteriori istruzioni amministrative nei prossimi tempi.
Documenti: Messaggio Inps 3247/2019