Dal 1° gennaio 2018 hanno diritto all'esenzione i soggetti che vivono soli o con il coniuge, e che hanno un reddito familiare non superiore a 8.000 euro. Fino allo scorso anno il limite era di 6.713,98 euro. Il reddito di riferimento è quello soggetto ad Irpef, più eventuali interessi su titoli e depositi; sono esclusi dal calcolo: 1) i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili); 2) i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni; 3) il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze; 4) i redditi soggetti a tassazione separata. Il reddito da prendere in considerazione è sempre quello dell'anno precedente a quello per il quale si chiede l'esenzione: ad esempio un soggetto che chiede l'esenzione per il 2018 (il cui limite è 8mila euro) dovrà indicare il reddito di riferimento dell'anno 2017.
I dettagli
Ha diritto all'esenzione per l'intero anno chi è nato tra il 1° agosto dell'anno precedente e il 31 gennaio dell'anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 dicembre 2017 o il 10 gennaio 2018, si ha diritto all'esenzione per l'intero anno 2018). Se, invece, il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° febbraio e il 31 luglio, si ha diritto all'esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre dell'anno di riferimento (ad esempio, se il compimento del 75° anno di età avviene il 10 febbraio 2018, si ha diritto all'esenzione per il secondo semestre 2018). I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva possono continuare a be- neficiare dell’agevolazione nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni.
L'amministrazione ha approvato anche il modello, con le relative istruzioni, per la richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato versato dai cittadini in possesso dei requisiti di esenzione. La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere presentate, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione sostitutiva/richiesta di rimborso si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
La dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere trasmesse anche mediante posta elettronica certificata, purché i documenti stessi siano firmati digitalmente dai soggetti esenti. In alternativa, la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono essere consegnate presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.
I tempi
Quanto ai tempi di lavorazione della richiesta, l'Agenzia precisa che per le domande inviate entro il 15 del mese l'addebito del canone in bolletta sarà interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta. Per le dichiarazioni inviate nella seconda metà del mese l'addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta. E' comunque sempre possibile effettuare il pagamento parziale della fattura per la fornitura di energia elettrica, scorporando eventuali rate di canone TV non dovute a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva.