Rifinanziato il bonus assunzioni disabili. Con decreto 8 luglio, pubblicato in GU n. 208/2021, vengono trasferiti all'Inps 77.455.197 euro per il riconoscimento dello sgravio contributivo in caso di assunzioni a tempo indeterminato.
Come noto l'articolo 13 della legge n. 68/1999 riconosce ai datori che assumono lavoratori in condizione di disabilità un incentivo economico fino al 70% della retribuzione da conguagliare con i contributi dovuti all'Inps. L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro, inclusi professionisti, anche se l'assunzione avviene per obbligo di legge (dal 2018 si rammenta che anche i datori di lavoro tra 15 e 35 dipendenti devono procedere all'assunzione di un disabile) per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche a tempo parziale, dal 1 ° gennaio.
Beneficiari
L’incentivo può essere fruito per l’assunzione delle seguenti categorie di lavoratori: 1) lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 2) lavoratori disabili che abbiano una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 3) lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento.
Rapporti incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale. Per i lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, inoltre, l’incentivo può essere riconosciuto - per tutta la durata del contratto - anche per le assunzioni a tempo determinato, purché tali rapporti abbiano una durata non inferiore a dodici mesi.
Il rifinanziamento
Il decreto pubblicato in GU stabilisce che, ferma l'assegnazione base di risorse, di 21.915.742 euro, a valere sulRi «Fondo per il diritto al lavoro dei disabili», ai fini della corresponsione del bonus assunzioni sono trasferite all'Inps, per l'annualità 2021, 50 mln di euro, più le risorse confluite:
- a titolo di contributi esonerativi, ex art. 5 della legge n. 68/1999, e versate dai datori di lavoro pari a 4.808.209 euro;
- a titolo spontaneo e solidale, ex art. 13 legge n. 68/1999, e versate nel 2020 da privati, pari a 731.246 euro.