Si amplia la platea dei beneficiari dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di ex dipendenti provenienti da aziende in crisi. Lo sgravio potrà essere fruito, infatti, anche in favore dei lavoratori licenziati dalle predette imprese nei sei mesi antecedenti l’assunzione ovvero di lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle medesime imprese. Lo prevede l’articolo 12 del dl n. 21/2022 convertito con legge n. 51/2022 in vigore dallo scorso 18 maggio 2022 (cd. «decreto energia»).
Il decreto emenda l’articolo 1, co. 119 della legge n. 234/2021 che, nella sua formulazione originaria, era dedicato ai soli datori di lavoro privati che assumono, nel corso del biennio 2021-2022, personale di qualsiasi età proveniente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale (art. 1, lett. A) co. 852, della L. 296/2006). Ora, in forza della nuova disposizione vengono coperte dallo sgravio del 100% anche le assunzioni a tempo indeterminato che riguardano:
- lavoratori licenziati per riduzione di personale dalle predette imprese in crisi nei sei mesi precedenti;
- lavoratori trasferiti perché impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle stesse imprese.
Le caratteristiche della misura
L’esonero contributivo è quello disciplinato dall’articolo 1, co. 10 della legge n. 178/2020, l’agevolazione che dispensa dal versamento i contributi previdenziali dovuti (esclusi i premi INAIL) nel limite di 6.000 euro annui e per un periodo massimo di 36 mesi e a prescindere dall'età anagrafica del lavoratore. Arco temporale che si estende a 48 mesi per le assunzioni intervenute nelle regioni dell’Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Non possono beneficiare dello sgravio i datori di lavoro che abbiano licenziato, con licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o con licenziamenti collettivi, dipendenti con la medesima qualifica e nella stessa unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione. Allo stesso modo, perdono il beneficio e sono obbligati a restituire quanto indebitamente percepito i datori di lavoro che eseguano licenziamenti dello stesso tipo nei novi mesi successivi all’assunzione incentivata.
Incumulabilità con la Naspi
Si rammenta che l’esonero in parola, ne caso l’assunzione riguardi un percettore di indennità Naspi, non è cumulabile con l’incentivo previsto per chi assume disoccupati. Si sta parlando, in estrema sintesi, del riconoscimento, su ogni mensilità di retribuzione corrisposta, del contributo mensile pari al 20 per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto.
Limiti di spesa
Il beneficio in esame è riconosciuto entro un vincolo di bilancio di 2,1 milioni di euro per il 2022, di 6,3 mln per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 4,2 mln per il 2025.