La questione
Com'è noto l’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale, dal 2013 al 2018 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
Dal 2016 e sino al 2018 il contributo è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 20 milioni di euro) e alle lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 2 milioni di euro). Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio. La misura del contributo è pari a 600 euro mensili per sei mesi (tre mesi per le autonome).
La domanda
Per l'utilizzo dello strumento occorre produrre domanda volta all'accertamento della misura del contributo concretamente disponibile. La domanda può essere prodotta telematicamente sul sito Inps per i cittadini in possesso di PIN dispositivo (servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia ex articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012); tramite enti di patronato; oppure tramite Contact Center. L’Istituto avviserà il datore di lavoro della lavoratrice (ad eccezione dei casi di lavoro autonomo o libero professionale) della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.
La procedura chiederà alla lavoratrice una serie di dati tra cui quelli anagrafici, del minore, del rapporto di lavoro al fine quantificare correttamente la somma concretamente disponibile. La procedura chiede, inoltre, come spendere il contributo: se attraverso la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati. In quest'ultimo caso il contributo viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento, e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non fruito dalla lavoratrice. La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda.
Se la madre sceglie la corresponsione del contributo tramite voucher dal 1° gennaio 2018 la prestazione sarà erogata tramite il nuovo Libretto della Famiglia. A tal fine sia le mamme beneficiarie che i lavoratori/lavoratrici incaricati dell’attività di baby-sitting dovranno registrarsi preventivamente al servizio "Prestazioni Occasionali" dell'Inps per regolare gli specifici aspetti del rapporto di lavoro. La piattaforma consente, in particolare, alle beneficiarie di acquisire telematicamente l'importo riconosciuto (le mamme hanno 120 giorni per procedere all'acquisizione dell'importo pena la perdita della possibilità di utilizzare il bonus) e di indicare il lavoratore o la lavoratrice incaricato di prestare l'attività di baby sitting. Una volta effettuata la registrazione, le mamme dovranno inserire le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a quello di svolgimento delle prestazioni stesse. Se il beneficio acquisito non sia stato interamente consumato la madre può rinunciare alla parte restante con la medesima procedura utilizzata per l'acquisizione del bonus ottenendo la reintegrazione del congedo parentale non utilizzato.
I termini
La presentazione delle domande è consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento delle risorse stanziate. Per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata la domanda deve essere presentata entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità. Per le lavoratrici autonome occorre, invece, che si sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e che non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore.
Voucher già acquisiti
L'Inps spiega, infine, che i voucher già acquisiti in via telematica entro la data del 31 dicembre 2017, potranno essere comunque utilizzati per prestazioni lavorative sino al 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019. Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale. Pertanto, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso entro il citato termine perderanno validità.
Documenti: Messaggio inps 1428/2018