Anche la piccola azienda può sospendere l'attività se la temperatura, effettiva o percepita, va oltre 35 gradi. Lo precisa l'Inps nel messaggio 2729/2023 in cui nel riepilogare la possibilità di far ricorso per troppa afa alla cassa integrazione con eventi meteo, spiega che alle aziende non destinatarie di Cigo la tutela è garantita dal Fis e dai fondi di solidarietà bilaterali.
Cassa integrazione per troppo caldo
L’Istituto conferma prima di tutto le istruzioni dello scorso anno in cui era stato spiegato che il ricorso alla Cigo è ammissibile non solo per temperature superiori a 35 gradi ma anche per quelle inferiori «atteso che la valutazione sull'integrabilità della causale in questione deve essere fatta con riferimento non solo alle temperature registrate dai bollettini meteo ma anche a quelle percepite, che notoriamente sono più elevate rispetto a quelle reali, tenuto conto della particolare tipologia di lavorazione in atto».
Tale situazione, ad esempio, si determina nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale. Pertanto, la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.
Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all'aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l'utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.
Anche lavori al chiuso
Per l’Inps, inoltre, lo stesso ragionamento va svolto anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, allorché le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché nell’ambito del lavoro svolto in agricoltura, secondo la disciplina in materia di Cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA) recata dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni.
L'azienda, ai fini di una più puntuale valutazione degli elementi a supporto della richiesta di accesso al trattamento di integrazione salariale, potrà produrre anche le documentazioni o le pubblicazioni su dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.
Il documento aggiunge, infine, che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’Inps riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.
Fis e fondi di solidarietà
Infine, l'Inps ricorda che, a seguito del riordino della normativa in materia operata dalla legge bilancio 2022 (legge 234/2021), il ricorso all'ammortizzatore sociale per «eventi meteo» è ammesso anche con riferimento ai datori di lavoro tutelati dal fondo d'integrazione salariale (FIS) e dei fondi di solidarietà bilaterali. Ai fini della positiva valutazione delle richieste, si tiene conto sia del tipo di attività lavorativa svolta sia delle modalità di svolgimento.